DECRETO 10 marzo 2020 - Ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell'anno 2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale. (20A01620)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visti in particolare: gli articoli 1 e 2 del citato decreto che, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, nonche' al fine di assicurare sull'intero territorio nazionale un incremento dei posti letto per la terapia intensiva e sub intensiva necessari alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, consentono, fra l'altro, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di procedere al reclutamento di personale sanitario, di conferire incarichi temporanei di lavoro autonomo e di conferire incarichi individuali a tempo determinato, alle condizioni ivi previste e nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'art. 17;

l'art. 5 che autorizza le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, per l'anno 2020, ad un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna nel limite di spesa di 6 milioni di euro;

l'art. 8 che, al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita' assistenziale di garantire l'attivita' assistenziale ordinaria, permette alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, presso una sede di continuita' assistenziale gia' esistente, una unita' speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero secondo le condizioni ivi previste;

Visto l'art. 17 del citato decreto-legge, con il quale si autorizza la spesa complessiva di 660 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per lo stesso anno, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, lettera a), e 6, 2, 5, e 8 del medesimo decreto-legge, da ripartire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze tra tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in...

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