DECRETO 10 marzo 2016 - Definizione dell'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell'integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS. (Decreto n. 94956). (16A04480)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'art. 24, comma 6 del citato decreto legislativo il quale dispone «che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3»;

Visto l'art. 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato, che le modalita' di sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro applicate in costanza di un programma aziendale che preveda il ricorso all'integrazione salariale straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle parti sociali;

Considerato, altresi', che le modalita' della rotazione dei lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si e'...

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