DECRETO 10 maggio 2019 - Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita' esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. (19A03217)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, e prevede l'individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attivita' esercitata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 22, primo comma, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto e attivita' assimilate e l'art. 24 che disciplina la registrazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e...

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