DECRETO 10 maggio 2018 - Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica. (18A04609)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» (di seguito: «decreto legislativo n. 79 del 1999»), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (di seguito: «decreto legislativo n. 164 del 2000»), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e in particolare l'art. 7;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011 (di seguito: «decreto ministeriale 5 settembre 2011»), recante «Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 28 dicembre 2012 (di seguito: «decreto ministeriale 28 dicembre 2012»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'11 gennaio 2017 (di seguito: «decreto ministeriale 11 gennaio 2017»), concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2017, recante definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale soggetti agli obblighi nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 10 novembre 2017, recante adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017;

Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

Considerato che l'Italia presenta performance particolarmente elevate in termini di efficienza energetica, con un'intensita' energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015, ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;

Considerato che, secondo quanto previsto dalla direttiva 2012/27/UE, sono rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica i risparmi generati a seguito di strumenti di promozione che accelerano l'introduzione di - ad esempio - prodotti, edifici, veicoli o servizi piu' efficienti;

Considerato che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per l'anno 2020 e successivi, saranno intraprese azioni finalizzate a conteggiare i risparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti, nazionali e locali, di promozione degli interventi di efficientamento energetico;

Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonche' della possibilita' di scambi e contrattazioni dei titoli sul...

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