DECRETO 10 giugno 2024 - Linee generali di indirizzo della programmazione delle universita' 2024/2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 773). (24A03870)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

comma 1: «le Universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»

comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro «da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione», e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 2, comma 5, concernente l'istituzione e la soppressione di universita'

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei), e in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale «i corsi di studio

(...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario»

Viste le modifiche apportate al decreto ministeriale n. 270/2004 con l'adozione del decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96

Visto l'art. 2 (Misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle istituzioni universitarie

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR «svolge, altresi', i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1, comma 4, il quale prevede che «il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito (...)»

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca, delle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le universita' telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base «delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita'»

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 10, «Programmazione finanziaria triennale del Ministero»

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 60, concernente la «semplificazione del sistema di finanziamento delle universita' e delle procedure di valutazione del sistema universitario»

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Universita'

Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'», e l'art. 1, comma 290 - 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato

Visti i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali:

la Dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta Formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020, tra cui gli standard e Linee guida europei per l'Assicurazione della qualita' e l'Approccio europeo per l'Assicurazione della qualita' dei Corsi congiunti del 2015

la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 27 maggio 2020, il Bilancio europeo per il periodo 2021 - 2027 e i documenti ufficiali relativi all'iniziativa «Next Generation EU»

l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parita' di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'Italia valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, comma 5, secondo cui «al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivita' del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universita' delle risorse di cui al presente comma»

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2023 (prot. n. 998), con il quale sono state emanate le Linee guida per la valutazione della qualita' della ricerca (VQR) 2020 - 2024, ai sensi art. 3, comma 1, lettera i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010

Vista la convenzione in data 1° agosto 2023...

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