DECRETO 10 agosto 2017, n. 130 - Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (17G00143)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2015, n. 48;

Ravvisata la necessita' di apportare modifiche all'anzidetto decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole e delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione di tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria prima dell'inizio dell'attivita' didattica introdotti con il presente regolamento, mirano a garantire a tutti gli specializzandi che entrano in formazione un tempestivo, ordinato e contestuale inizio delle attivita' didattiche, cio' al fine di assicurare coerenza didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n. 8862 del 9 agosto 2017;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a 46 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad alcune delle predette scuole. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per «universita'», gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio aventi valore legale;

  1. per «scuola», la specifica scuola di specializzazione di una specifica universita';

  2. per «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. per «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  4. per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  5. per «tipologia di scuola», lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi di cui al decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  6. per «settori scientifico-disciplinari di riferimento della tipologia di scuola», uno o piu' settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale propria del corso di specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario n. 25;

  7. per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1;

  8. per «Commissione», la Commissione nazionale di cui all'articolo 4. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. - La legge 24 dicembre 1993, n 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, supplemento ordinario. - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi...

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