DECRETO 10 agosto 2017 - Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell'articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. (17A06065)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 25, comma 1, lettera a);

Visto il decreto 29 dicembre 1986 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro della sanita', recante caratteristiche e limiti di talune sostanze contenute nei vini;

Considerato che il citato art. 25, comma 1, della legge n. 238/2016 prevede l'emanazione di concerto con il Ministro della salute del decreto relativo alla disposizione di limiti o rapporti di specifici componenti contenuti nei mosti e nei vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio nonche' comunque somministrati;

Ritenuto necessario procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti gia' riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell'Unione europea;

Ravvisata l'opportunita' di attuare un allineamento con i limiti massimi accettabili riportati nelle norme armonizzate dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino;

Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta: Art. 1 1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere piu' di: 0,2 mg/l di arsenico;

80 mg/l di acido borico;

0,01 mg/l di cadmio;

1 g/l di acido citrico;

1 mg/l di rame;

10 mg/l di dietilen glicole;

10 mg/l di etilen glicole;

15 mg/l di malvidin diglucoside;

5 µg/l di natamicina;

10 µg/l di vinilpirrolidone;

10 µg/l di vinilimidazolo;

25 µg/l di pirrolidone;

150 µg/l di imidazolo;

150 mg/l di...

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