DECRETO 1 settembre 2016 - Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. (16A06587)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, con il quale, tra l'altro, si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione secondo le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le note n. USCM/109/U/2016 del 25 agosto 2016 e n. USCM/110/U/2016 del 29 agosto 2016, della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le quali sono stati comunicati i comuni danneggiati dai predetti eventi sismici;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, numerosi feriti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici...

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