DECRETO 1 ottobre 2020, n. 163 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (20G00188)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, concernente «Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247»

Ritenuto che il predetto regolamento deve essere modificato in conformita' alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le sentenze del T.A.R. per il Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 10 ottobre 2018

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 dicembre 2019

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 31 luglio 2020

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n.

144

  1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso

    2. l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

      Art. 3. (Settori di specializzazione). - 1. L'avvocato puo' conseguire il titolo di specialista in non piu' di due dei seguenti settori di specializzazione:

      a) diritto civile

      b) diritto penale

      c) diritto amministrativo

      d) diritto del lavoro e della previdenza sociale

      e) diritto tributario, doganale e della fiscalita' internazionale

      f) diritto internazionale

      g) diritto dell'Unione europea

      h) diritto dei trasporti e della navigazione

      i) diritto della concorrenza

      l) diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali

      m) diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni

      n) tutela dei diritti umani e protezione internazionale

      o) diritto dello sport.

      2. Nei settori di cui alle lettere a), b) e c) il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento.

      3. Al settore del diritto civile afferiscono i seguenti indirizzi:

      a) diritto successorio

      b) diritti reali, condominio e locazioni

      c) diritto dei contratti

      d) diritto della responsabilita' civile, della responsabilita' professionale e delle assicurazioni

      e) diritto agrario

      f) diritto commerciale e societario

      g) diritto industriale, della proprieta' intellettuale e dell'innovazione tecnologica

      h) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

      i) diritto dell'esecuzione forzata

      l) diritto bancario e dei mercati finanziari

      m) diritto dei consumatori.

      4. Al settore del diritto penale afferiscono i seguenti indirizzi:

      a) diritto penale della persona

      b) diritto penale della pubblica amministrazione

      c) diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia

      d) diritto penale dell'economia e dell'impresa

      e) diritto penale della criminalita' organizzata e delle misure di prevenzione

      f) diritto dell'esecuzione penale

      g) diritto penale dell'informazione, di internet e delle nuove tecnologie.

      5. Al settore del diritto amministrativo afferiscono i seguenti indirizzi:

      a) diritto del pubblico impiego e della responsabilita' amministrativa

      b) diritto urbanistico, dell'edilizia e dei beni culturali

      c) diritto dell'ambiente e dell'energia

      d) diritto sanitario

      e) diritto dell'istruzione

      f) diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale

      g) diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale

      h) contabilita' pubblica e contenzioso finanziario-statistico.

    3. all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato specialista puo' chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore.»

    4. all'articolo 6, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) le parole «colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza nei relativi settori e indirizzi di specializzazione a norma degli articoli 8 e 11.»

      2) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il colloquio ha luogo davanti a una commissione di valutazione composta da tre avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande sottoposte a valutazione nella singola seduta. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. In previsione della seduta della commissione, il Consiglio nazionale forense e il Ministro della giustizia individuano i componenti in possesso della necessaria qualificazione nell'ambito di un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia comprendente tutti i settori di specializzazione. L'inserimento nell'elenco e' disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza. Gli avvocati e i professori universitari rimangono iscritti nell'elenco per un periodo di quattro anni. La commissione di valutazione e' presieduta da uno dei membri nominati dal Ministro della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti una proposta motivata di attribuzione del titolo o di rigetto della domanda. Il colloquio e' diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attivita' professionale e formativa nel settore di specializzazione in conformita' ai requisiti e ai criteri di cui all'articolo 8.»

    5. all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 3, le parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore di specializzazione» sono sostituite dalle parole «formazione specialistica orientata all'esercizio della professione nel settore e nell'indirizzo di specializzazione»

      2) dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.»

    6. all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, lettera b), le parole «quindici per anno» sono sostituite dalle parole «dieci per anno»

      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «2. Nell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la commissione di cui all'articolo 6, comma 4, valuta la congruenza dei titoli presentati e degli incarichi documentati con il settore e, se necessario, con l'indirizzo di specializzazione indicati dal richiedente. Anche in deroga al previsto numero minimo di incarichi per anno, la commissione tiene conto della natura e della particolare rilevanza...

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