DECRETO 1 marzo 2021 - Composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. (21A01962)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della salute e' determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche

Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, concernente «Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie»

Ritenuto, pertanto di dover dare attuazione all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3

Decreta:

Art. 1

Commissioni di albo della Federazione nazionale

degli ordini delle professioni infermieristiche

  1. I presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere e i presidenti delle commissioni di albo territoriali della professione sanitaria di infermiere pediatrico degli ordini delle professioni infermieristiche nel rispetto dei principi e con le modalita' di cui all'art. 8, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche, eleggono, rispettivamente, la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere e la commissione di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico all'interno della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche.

  2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo

    nel caso in cui gli...

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