DECRETO 1 marzo 2021 - Modifiche all'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», recante la normativa tecnica di disciplina dell'attivita' radioamatoriale. (21A01607)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966, n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori»

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante

Codice delle comunicazioni elettroniche

, e successive modifiche e integrazioni

Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro, all'allegato n. 26 per la disciplina dell'attivita' di radioamatore

Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»

Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni, tra le altre, dell'allegato n. 26 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l'unificazione delle patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe A

Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che, al momento, non prevede oneri per le autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la riunificazione nella prossimita' territoriale dei processi amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale»

Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure inerenti all'attivita' radioamatoriale, in funzione dei processi di digitalizzazione delle attivita' gestite dal Ministero, attraverso l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi di spesa

Decreta:

Articolo unico

  1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

    Codice delle comunicazioni elettroniche

    , e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

  2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° marzo 2021

    Il Ministro: Giorgetti

Allegato
Allegato n 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (art

134) Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio

dell'attivita' radioamatoriale

Art. 1.

Validita' autorizzazione generale - Rinnovo

  1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha validita' fino a dieci anni.

  2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.

  3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono soggette a comunicazioni.

    4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub allegato B al presente allegato.

    Art. 2.

    Patente

  4. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.

  5. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione

    Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02

    .

  6. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub allegato C) di cui al comma 1, e' rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214. Su delega del direttore generale per le attivita' territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.

  7. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente

    HAREC

    , in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.

  8. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.

  9. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.

    Art. 3.

    Esami

  10. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub allegato D al presente allegato.

  11. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attivita' territoriali sono disciplinate le modalita' e le procedure della prova d'esame, che puo' essere svolta anche con modalita' a distanza.

  12. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravita' impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalita' a distanza, possono chiedere...

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