DECRETO 1 dicembre 2016 - Termini e modalita' per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata. (16A08717)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2016, che prevede, tra l'altro, la trasmissione all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi dei dati riguardanti le spese universitarie e i relativi rimborsi da parte delle universita' statali e non statali;

Visto l'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che nell'istituire la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, prevede che le regioni e le province autonome concedano l'esonero parziale o totale dal pagamento di tale tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi...

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