DECRETO 1 agosto 2019 - Criteri di remunerativita' per l'attivita' concernente gli interventi relativi alla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (19A05932)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, e in particolare il comma 2, lettera a-bis) e comma 3-bis;

Visto l'art. 30 del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 32 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 che, relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'art. 14 del medesimo decreto-legge, attribuisce all'Autorita' nazionale anticorruzione i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure previsti dall'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 2 prevede che «Ferma restando la dotazione di personale gia' prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

Visto il citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale al comma 3 stabilisce che le duecentoventicinque unita' di personale assegnate alla struttura commissariale devono essere individuate «a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 67-ter, commi 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di cui al citato art. 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;

  1. sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., o societa' da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

  2. sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o societa' da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attivita' tecnico-ingegneristiche.»;

    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici...

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