Decreti vincolistici dello stato pontificio in materia di locazioni e istituti della legge del 1978 sull'equo canone

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine7-8

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La Confedilizia ha pubblicato, nella ricorrenza dell'Anno giubilare, un aureo volumetto dal titolo In favorem inquilinorum 1. Sono stati così integralmente resi noti, per la prima volta, i decreti - conservati nell'Archivio Segreto Vaticano - destinati a regolare la materia delle locazioni negli Anni Santi. E stupisce constatare come tutto l'armamentario vincolistico della nostra legge del '78 sul cosiddetto equo canone (il corpus normativo più esemplare, sotto questo profilo) si trovi già in quei decreti, perlomeno con riferimento ai suoi maggiori e più caratterizzanti istituti.

Intendiamoci, il vincolismo nelle locazioni (ispirato - in certi periodi storici - da paternalismo o dalla volontà di mantenere la pace sociale, e - in altri periodi, forse i più vicini - da semplice demagogia o da deteriore clientelismo, praticato a mezzo di beni degli altri) ha origini anche più remote di quelle dello Stato pontificio. Di norme cogenti per i contratti di locazione si parla, addirittura, nel diritto etrusco 2, mentre è stato - per venire al secolo scorso - GIUSEPPE PRATO 3 a dirci diffusamente del pontificio jus gazagà («importante un diritto di inquilinato ereditario ed una fissazione legale delle pigioni a pro degli ebrei del ghetto»), del diritto di trasmissione dei contratti anche contro il consenso dei proprietari stabilito sempre nella Roma papale, dell'immunità - concessa a Firenze nel '700 - «dai licenziamenti (degli inquilini) nelle rispettive botteghe ed officine quando, occupandole per oltre cinque anni, le abbiano valorizzate» e - sempre nello stesso Stato preunitario - del diritto di prelazione nella vendita concesso all'affittuario, tale da oltre trenta o quaranta anni; dell'obbligo - ancora - di stipulare i contratti per iscritto stabilito nello Stato sardo.

Se troviamo, così, già ben anticamente radicati gli istituti della cessione coatta (nei confronti della proprietà) dei contratti di locazione da parte degli inquilini (l'art. 36 della legge n. 392/78 la stabilisce - com'è noto - in una con la cessione dell'azienda), della prelazione nella vendita (art. 38 predetta legge) e dell'obbligo di stipulare contratti scritti (quest'ultimo - per la verità - introdotto nel nostro ordinamento giuridico solo da ultimo, e limitatamente all'uso abitativo, con la legge n. 431/98), è un fatto che alcuni istituti pontifici che invece erano stati abbandonati perfino dalla tradizione giuridica dell'Illuminismo settecentesco, per non dire da quella dello Stato liberale, sono stati bellamente resuscitati dal consociativismo politico che caratterizzò - in qualche modo - l'ultimo dopoguerra ma, soprattutto e palesemente, il 1978 e la legge dell'equo canone in quell'anno definitivamente varata.

Trova un diretto precedente nel Decreto della Camera apostolica...

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