Art. 126 Bis: il termine di decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei dati del conducente alla luce di corte cost. N. 27/05

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza, Ufficio contenzioso Polizia municipale Treviso
Pagine707-709

Page 707

@1. L'indiscussa autorevolezza di Corte cost. n. 27/05.

Pur dopo l'ormai nota sentenza della Consulta n. 27 del 2005 1, l'art. 126 bis non cessa di essere al centro di una serie di interrogativi sulla legittimità costituzionale da parte delle sue disposizioni. Peraltro, vi è stato perfino chi ha messo in discussione l'operazione interpretativa compiuta dal Giudice delle leggi.

La Corte costituzionale, infatti, emettendo una sentenza di tipo manipolativo-sostitutivo, avrebbe sconfinato dai limiti delle proprie attribuzioni, invadendo il campo riservato al legislatore mediante la creazione di una nuova norma giuridica. In conseguenza, alcuni giudici di pace 2 hanno recentemente annullato le sanzioni irrogate a carico dei proprietari dei veicoli, persone fisiche, che avevano omesso di comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, nonostante l'obbligo in questione risultasse espressamente dal dispositivo della sentenza citata.

Recita, infatti, quest'ultimo: «È illegittimo costituzionalmente, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 126 bis, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)... nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

Orbene, i giudici anzidetti hanno ritenuto che la Consulta, una volta dichiarata l'incostituzionalità della norma sottoposta al suo esame, non potesse altresì procedere alla riformulazione del testo come sopra riportata, in quanto ne sarebbe conseguita ex nihilo la creazione di un obbligo a carico dei soggetti intestatari dei veicoli che il legislatore non aveva in origine previsto o voluto dettare.

In tale ottica, alla pronuncia della Corte costituzionale viene a riconoscersi un effetto meramente abrogativo della disposizione illegittima, dovendosi al contempo però la stessa sentenza disattendersi nella parte in cui afferma l'obbligo di comunicare i dati del conducente.

Pur non essendo propriamente questa la questione che si intende affrontare, si reputa tuttavia opportuno precisare che pare doversi senz'altro respingere un simile modo di recepire i dettami e le indicazioni fornite dalla Consulta sull'articolo 126 bis,

Anzitutto, occorre dire che la declaratoria di incostituzionalità della norma è affermata non in termini assoluti ma propriamente e limitatamente sotto il profilo specifico della sua formulazione letterale.

La Corte, in effetti, non mostra tanto ed esattamente di voler espungere dall'ordinamento la norma de qua, quanto piuttosto di operarne una «riscrittura» che la renda conforme al dettato costituzionale, nel rispetto comunque della sua ratio ispiratrice.

Quest'ultima può identificarsi in quella di supportare il meccanismo della patente a punti, sanzionando il comportamento del proprietario che non collabori all'individuazione del responsabile della violazione nei cui confronti va, per l'appunto, applicata la decurtazione del punteggio.

Se tutto questo è vero, la pronuncia della Corte non autorizza a ritenere abrogata tout court la norma in esame.

Ritenuto, infatti, che la volontà della Corte fosse quella di riscrivere la norma e non propriamente quella di abrogarla, appare dubbio che si possa alla pronuncia resa attribuirsi un effetto che non rispecchia la specifica volontà manifestata.

Lascia, in sostanza, perplessi il fatto che si possa disconoscere il fondamento del potere da parte della Consulta di emettere sentenze manipolative e al contempo ricollegare all'esercizio di quel medesimo e specifico potere che si contesta un...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT