Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine159-160

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@CORTE COSTITUZIONALE 5 dicembre 2008, n. 400. Pres. Flick - Est. Tesauro - Ric. Gip del Trib. di Montepulciano in proc. C.E. ed altro

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, c. 2, c.p.p. - Da parte di Giudice che abbia presieduto il precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato - Incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale. (C.p.p., art. 34; c.p.p., art. 521) (1).

    (1). La citata sentenza della Corte cost. del 30 dicembre 1994, n. 455, si trova pubblicata per esteso in questa Rivista 1995, 24.

RITENUTO IN FATTO. 1. – Con ordinanza del 30 ottobre 2007, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che, all’esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, abbia ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto rispetto a quello contestato, ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p.

Chiamato alla trattazione dell’udienza preliminare in un procedimento per il reato di sfruttamento della prostituzione altrui, il giudice a quo riferisce che, nello stesso procedimento, all’esito di un precedente dibattimento, quale componente del collegio giudicante, egli aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero in ragione della diversità del fatto accertato da come descritto nell’imputazione, in applicazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p.

Il rimettente esclude che l’art. 34 c.p.p. contempli quale ipotesi d’incompatibilità del giudice la situazione descritta e, tuttavia...

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