Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine129-138

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@CORTE COSTITUZIONALE 14 novembre 2008, n. 369. Pres. Flick - Est. Mazzella - Lauro c. Comune di Milano

Uso della proprietà esclusiva del condomino - Attività di bed and breakfast - Approvazione dell’assemblea condominiale - Necessità - Art. 45, comma 4, L.R. Lombardia n. 15/2007 - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimoper violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l Cost.l’art. 45, comma 4, L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (T.U. leggi regionali in materia di turismo) nella parte in cui condiziona all’approvazione dell’assemblea condominiale lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali. (L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15, art. 45) (1).

    (1) L’ordinanza di rinvio Tar Lombardia 23 gennaio 2008 trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2008.

RITENUTO IN FATTO. – Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Il tribunale, nel corso di un giudizio amministrativo di impugnazione di un atto del Comune di Milano, riferisce che la ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare, la quale aveva presentato denuncia di inizio attività per l’apertura di un’attività di bed and breakfast nel proprio appartamento, era stata inviata dal Comune a produrre l’autorizzazione condominiale richiesta dall’art. 16 bis della legge della Regione Lombardia 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze), poi sostituito dall’art. 45, comma 4, della legge reg. n. 15 del 2007, e che la stessa, non avendo potuto ottemperare a tale adempimento, si era vista respingere la chiesta autorizzazione. La ricorrente, pertanto, era insorta contro il provvedimento del Comune di diniego della autorizzazione, dolendosi che il regolamento condominiale non precludeva il servizio di bed and breakfast e deducendo l’eccesso di potere per travisamento, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la violazione degli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Secondo il tribunale lombardo, l’art. 45 della legge reg. n. 15 del 2007 (che sostituisce l’analogo art. 16 bis della legge regionale n. 12 del 1997), nella parte in cui condiziona all’approvazione dell’assemblea condominiale lo svolgimento dell’attività di bed and breakfast in appartamenti situati in edifici condominiali, violerebbe in primo luogo l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Invero, secondo il rimettente, la norma censurata, prevedendo l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea dei condomini per l’esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d’uso, integrerebbe la disciplina del codice civile con un precetto ad essa estraneo e si ingerirebbe nella materia dei rapporti condominiali tra privati, che, attenendo all’ordinamento civile, è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Secondo il rimettente, poi, la norma regionale – subordinando al permesso dell’assemblea condominiale l’esercizio dell’attività di bed and breakfast (art. 45) e non di quella di affittacamere (artt. 41 e 42), nonostante quest’ultima, avendo ad oggetto un maggior numero di posti letto, può essere rivolta ad una clientela più ampia – riserverebbe un trattamento deteriore per un’attività (quella di bed and breakfast) meno invasiva di quella di affittacamere, in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO. – Con ordinanza del 23 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), comma 4, della legge della Regione Lombardia 16 luglio 2007, n. 15 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo).

La norma viene censurata sotto due distinti profili. In primo luogo perché essa, prevedendo l’obbligo dell’approvazione dell’assemblea dei condomini per l’esercizio di attività non comportante mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, modificherebbe la disciplina codicistica, ingerendosi nella disciplina di rapporti condominiali tra privati, che costituiscono materia di ordinamento civile riservata dall’art. 117, secondo comma, letera l), della costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato. In secondo luogo, perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell’attività di affittacamere, per la qualePage 130 non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante quest’ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese.

La questione, rilevante nel giudizio a quo, è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato che, nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell’art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresì precisato che l’esigenza di garantire l’uniformità dell’ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza (da ultimo sentenza n. 189, n. 95 e n. 24 del 2007).

Nel caso in esame, la specifica norma censurata incide direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. Essa, infatti, pur inserita in un contesto di norme dettate a presidio di finalità turistiche, è destinata a regolamentare l’interesse, tipicamente privatistico, del decoro e della quiete nel condominio.

A tal fine, la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in modo difforme e più severo rispetto a quanto disposto dal codice civile e, in particolare, dagli artt. 1135 e 1138. Tali norme sanciscono che l’assemblea dei condomini non ha altri poteri rispetto a quelli fissati tassativamente dal codice e non può porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate o nei singoli atti d’acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio.

L’attinenza della norma alla materia condominiale determina, dunque, la lesione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

L’accoglimento della questione comporta l’assorbimento dell’ulteriore profilo dedotto. (Omissis).

@CORTE COSTITUZIONALE 10 ottobre 2008, n. 335. Pres. Flick - Est. Gallo - Cesarano c. G.O.R.I. Spa

Acque pubbliche e private - Acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Violazione dell’art. 3 Cost. - Art. 14, comma 1, L. n. 36/1994 - Illegittimità costituzionale in parte qua. Acque pubbliche e private - Acquedotti - Servizio idrico integrato - Quota di tariffa riferita al servizio di depurazione - Debenza da parte degli utenti anche se la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi - Intervenuta abrogazione e sostituzione, con norma di analogo contenuto, della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima - Art. 155, comma 1, primo periodo D.L.vo n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale in parte qua derivata.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi). (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14) (1).

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». (D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 155) (2).

    (1, 2) Per Cass. 7 luglio 2005, n. 14314, in Giudice di pace 2006, 1, 13, con nota di A. SCARPA, non può trovare obbligatoria applicazione l’art, 14 legge n. 36 del 1994, secondo cui il canone è dovuto anche nel caso di fognatura sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o di temporanea inattività degli stessi, in quanto, essendosi in presenza di un giudizio di equità, compete al giudice il potere di dettare od integrare la regola particolare per il caso singolo, secondo un criterio di opportunità, con la possibilità di sostituire o modificare la regola legislativa.

RITENUTO IN FATTO. 1. – Nel corso di un giudizio civile, il Giudice di pace di Gragnano – con ordinanza del 3 maggio 2007 (r.o. n. 830 del 2007) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) (in vigore dal 28 agosto 2002 al 28 aprile 2006), nella parte...

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