I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine775-778

Page 775

@CORTE COSTITUZIONALE 10 maggio 1999, n. 156 (c.c. 29 aprile 1999). Pres. Granata - Est. Ruperto - Lualdi c. Comune di Genova

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Insidie occulte della viabilità - Inerzia colposa - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli a) 2043 c.c., ove interpretato nel senso che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo non è causa di responsabilità della stessa ove non si sia in presenza di una situazione di pericolo insidioso; b) 2051 c.c., ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; c) 1227, primo comma, c.c., ove interpretato nel senso di escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile. (C.c., art. 1227; c.c., art. 2043; c.c., art. 2051).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da un motociclista nei confronti del Comune di Genova per il risarcimento del danno derivato dalla caduta dal motoveicolo causata dalla presenza, non segnalata, ma «in astratto percettibile in anticipo», di terriccio e pietrisco sulla strada comunale, il Giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa l'8 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2043 c.c., in quanto prevede che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione, atta a creare o a non rimuoveere situazioni di pericolo, sia causa di responsabilità della stessa, solo in presenza di una situazione di pericolo insidioso; b) dell'art. 2051 c.c., in quanto non applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini; c) dell'art. 1227, primo comma, c.c., in quanto esclude, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile.

Il giudice rimettente, in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, lamenta la disparità di trattamento tra i privati proprietari delle strade, assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., e la pubblica amministrazione, esonerata - secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità definito come consolidato - da tale tipo di responsabilità per l'impossibilità di esercitare un adeguato controllo custodiale su beni demaniali di notevole estensione territoriale e soggetti ad uso generale e diretto da parte dei cittadini.

Il giudice a quo si duole anche della consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità conseguirebbe, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non già ad un concreto comportamento della pubblica amministrazione, ma alla derivazione del danno da un'insidia stradale (caratterizzata dalla non visibilità e dall'imprevedibilità od inevitabilità del pericolo), restando escluso il concorso colposo del danneggiato (in caso di sussistenza dell'insidia) o della pubblica amministrazione (in caso di insussistenza), ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.

Secondo il giudice a quo siffatto uso della nozione di insidia finisce per escludere ingiustificatamente sia...

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