Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine331-333

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 30 aprile 1999, n. 152 (ud. 26 aprile 1999). Pres. Granata - Rel. Neppi Modona - Imp. Z.A.

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Gip che abbia pronunciato decreto di archiviazione parziale in relazione ad alcuni reati concorrenti - Esercizio delle funzioni di giudice del dibattimento - Preclusione - Omessa previsione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza pronunciato nei confronti dei medesimi imputati decreto di archiviazione «parziale» ai sensi dell'art. 411 c.p.p. in relazione ad alcuni reati concorrenti. (C.p.p., art. 34) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 30 dicembre 1994, n. 455 e Corte cost. 30 dicembre 1991, n. 502 si trovano pubblicate rispettivamente in questa Rivista 1995, 24 ed ivi 1991, 695 con nota di F. NUZZO, Conoscenza degli atti delle indagini preliminari e presunte incompatibilità.


(Omissis). - Ritenuto che con ordinanza del 19 settembre 1997 il Pretore di Livorno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza pronunciato nei confronti dei medesimi imputati decreto di archiviazione «parziale» ai sensi dell'art. 411 c.p.p. in relazione ad alcuni reati «concorrenti»;

che il rimettente premette: di avere pronunciato, in qualità di giudice per le indagini preliminari, decreto di archiviazione per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di lesioni volontarie, oltraggio a pubblico ufficiale e inosservanza di un provvedimento dell'autorità; di avere poi ordinato la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nello stesso contesto dai medesimi imputati; di essere ora chiamato a giudicare tale reato in qualità di giudice del dibattimento, pur avendo in precedenza preso visione di tutti gli atti di indagine e, quindi, anche di quelli relativi all'odierna imputazione;

che ad avviso del rimettente la ratio dell'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento va individuata nell'esigenza di evitare che «il giudice del merito abbia avuto, in precedenza, conoscenza degli elementi d'accusa relativi al reato di cui è chiamato a conoscere e giudicare», nonché di scongiurare il rischio di una sorta di «pregiudizio» da parte del giudice del dibattimento;

che l'omessa previsione nel caso in esame di una situazione di incompatibilità si porrebbe pertanto in contrasto con l'art. 77 Cost., per violazione della direttiva n. 67 della legge delega - in relazione alla direttiva n. 52 - stante l'assimilazione del decreto di archiviazione ex art...

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