Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine451-453

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@CORTE COSTITUZIONALE 15 febbraio 2000, n. 54 (ud. 9 gennaio 2000). Pres. Vassalli - Rel. Mirabelli - Confl. attrib. tra Stato e Regione.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Impianti di depurazione - Tecnologie applicabili agli impianti esistenti - Individuazione - Competenza - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Veneto - Non spettanza allo Stato.

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno. Si annulla, di conseguenza, il punto 6, commi quarto e quinto, del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia). (D.M. 23 aprile 1998) (1).

    (1) Per utili riferimenti in merito alla competenza regionale in materia di protezione ambientale e di tutela degli inquinamenti, si vedano le citate Corte cost. 22 maggio 1987, n. 183, in Rep. La Tribuna 1988, 572 e Corte cost. 6 febbraio 1991, n. 53, ivi 1992, 752.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con ricorso notificato il 6 agosto 1998, la Regione Veneto ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, il 23 aprile 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 1998), relativo ai requisiti di qualità delle acque ed alle caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia.

La Regione Veneto chiede che si dichiari che spetta ad essa, in via generale ed esclusiva, definire le migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili, da applicare agli impianti industriali esistenti che scarichino nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ed approvare i progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno da presentarsi da parte dei titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti. La Regione chiede che, di conseguenza, si annulli il decreto nella parte indicata come invasiva delle proprie competenze, previa sospensione di tale atto.

Il decreto del Ministro dell'ambiente fissa (nel punto 1) gli obiettivi di qualità da perseguire nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, per assicurare la protezione della vita acquatica e l'esercizio delle attività di pesca, molluschicoltura e balneazione, indicando in apposita tabella i valori ammessi. Il decreto rinvia (nel punto 2) ad un successivo provvedimento dello stesso Ministro dell'ambiente (da adottare su proposta di una commissione tecnica composta da membri designati anche dalla Regione Veneto, dalla Provincia e dal comune di Venezia) per la fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi e netti di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati. Lo stesso decreto stabilisce inoltre (nei punti 3 e 4) procedure (alle quali partecipano la Regione Veneto, le province ed i comuni interessati) per l'aggiornamento dei valori limite stabiliti dalle norme di tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque (D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962), in attuazione di quanto prevedono le norme relative agli interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia (art. 2 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito nella legge 31 maggio 1995, n. 206). Il decreto prevede infine (nel punto 5) la definizione, sulla base della proposta della commissione tecnica già menzionata, dei carichi massimi ammissibili...

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