Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine571-573

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@CORTE COSTITUZIONALE 3 maggio 2000, n. 127 (ud. 13 aprile 2000). Pres. Guizzi - Rel. Zagrebelsky - Confl. attrib. tra Stato e Regioni.

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - D.M. 5 febbraio 1998 - Adozione - Competenza - Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Spettanza allo Stato.

Spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente, adottare il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). (D.M. 5 febbraio 1998) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost., 3 giugno 1998, n. 196 e Corte cost., 6 febbraio 1991, n. 53, trovansi rispettivamente pubblicate in Giur. cost. 1998, 1577 e in Rep. La Tribuna 1992, 752.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con tre ricorsi di identico contenuto (reg. confl. nn. 16, 17 e 18 del 1998) le Regioni Piemonte, Veneto e Liguria hanno proposto conflitti di attribuzione contro lo Stato in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e ne hanno chiesto l'annullamento in quanto adottato «esautorando completamente le competenze regionali in materia di rifiuti e comunque senza la previa consultazione della Conferenza permanente Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Le ricorrenti ricordano che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la programmazione di interventi per la prevenzione e il controllo dell'igiene del suolo e la disciplina della raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rurali; in particolare l'art. 101, lettera b), ha disposto il trasferimento delle funzioni amministrative già esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e all'inquinamento atmosferico, idrico, termico e acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri.

Parimenti il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, all'art. 6, ha conferito alle Regioni competenza in materia di smaltimento di rifiuti, del loro trattamento e del loro stoccaggio temporaneo e definitivo e il decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, ha attribuito alle medesime ulteriori competenze in tema di smaltimento dei rifiuti.

Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), all'art. 31 detta la disciplina in materia di determinazione delle attività di smaltimento e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate indicate negli artt. 32 e 33, prevedendo, al comma 2, che il Ministro dell'ambiente fissi con propri decreti i tipi e le qualità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato siano sottoposte a dette procedure semplificate. L'art. 32 dello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997 disciplina l'autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi autorizzandone l'esercizio a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, spetta allo Stato l'adozione di dette norme tecniche e prescrizioni, mentre sono di competenza regionale (art. 19) molteplici attività e funzioni in tema di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti e autorizzazione alle modifiche di quelli esistenti, promozione della gestione integrata dei rifiuti, misure di incentivazione per la loro riduzione e il loro recupero, nonché la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33.

Ciò premesso, ad avviso delle ricorrenti, l'impugnato decreto ministeriale - che costituisce «estrinsecazione delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento» ed esercizio del potere regolamentare dello Stato legislativamente previsto (art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) - inciderebbe illegittimamente sulle attribuzioni regionali (artt. 117 e 118 della Costituzione) in materia di rifiuti, perché è stato adottato senza la...

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