I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 19 novembre 1999, n. 430 (c.c. 27 ottobre 1999). Pres. Vassalli - Rel. Ruperto - Soc. Art Studio c. Comune di Padova

Veicoli - Divieto di pubblicità non luminosa - Disparità di trattamento tra veicoli adibiti o non a trasporto di linea o a servizio taxi - Contrasto con il principio di eguaglianza - Insindacabilità della norma denunciata, contenuta in atto regolamentare carente in forza di legge - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte «nel terzo e quarto comma» [recte: nel secondo e terzo comma] di tale articolo, la pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi). (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 57) (1).

    (1) La relativa ordinanza di rinvio Pret. civ. Padova 24 maggio 1998, trovasi pubblicata in questa Rivista 1998, 979.

(Omissis). - Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte «nel terzo e quarto comma» [recte: nel secondo e terzo comma] di tale articolo, la pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi;

che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti indicati dagli artt. 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa legge delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a trasporto di linea od a servizio taxi;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente...

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