I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 6 luglio 2000, n. 261 (c.c. 22 giugno 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Ruperto - Caruso c. Intercontinentale Assicurazioni ed altra

Assicurazione obbligatoria - Garanzia assicurativa - Coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro - Esclusione della garanzia assicurativa per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 142/1992 - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'articolo 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. civ. Cosenza 11 gennaio 1999, trovasi pubblicata in questa Rivista 1999, 965. In passato già in due occasioni la Consulta si è pronunciata sull'argomento, concludendo sempre nel senso dell'infondatezza della questione, sollevata con riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attuali. A questo proposito cfr. Corte cost. 28 marzo 1997, n. 76 in Giur. cost. 1997, 739 e Corte cost. 23 luglio 1996, n. 301, in questa Rivista 1996, 707.

(Omissis). - Ritenuto che nel corso di un giudizio civile - instaurato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 22 novembre 1991, mentre viaggiava a bordo dell'autovettura di proprietà del marito (in regime di comunione dei beni) e condotta dallo stesso - il giudice onorario aggregato dalla sezione stralcio del Tribunale di Cosenza, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, lettera a), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla modifica legislativa apportata dall'articolo 28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, «nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, stipulati ai sensi della legge 990/1969, il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

che, secondo il rimettente, la norma impugnata - applicabile nel giudizio ratione temporis - si porrebbe in contrasto con l'articolo 3 Costituzione, sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento di chi abbia optato per la comunione dei beni, poiché considerato comproprietario del veicolo, risultando viceversa assolutamente priva di rilievo la scelta del regime patrimoniale dei coniugi nell'attuale formulazione della norma, secondo la quale «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria [. . .] il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro»;

che, inoltre, il rimettente rileva come il denunciato vuoto legislativo di tutela risarcitoria violi anche gli articoli 10 e 11 Costituzione, per illegittimo mancato adeguamento della normativa statale - entro il previsto termine del 31 dicembre 1987 - a quanto stabilito in materia dalla direttiva comunitaria Cee del 30 dicembre 1983 n. 84/5, che avrebbe determinato, così, l'ulteriore ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del familiare trasportato il quale, al momento dell'incidente, fosse proprietario o comproprietario del veicolo ospitante nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1988 ed il 16 febbraio 1992;

che si è costituita la società di assicurazione convenuta nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, relativamente al profilo della lamentata lesione dell'articolo 11 Costituzione, e di manifesta infondatezza, in riferimento a tutti i parametri evocati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte con sentenza 301/1996 e con ordinanza 76/1997 (entrambe ignorate dal rimettente) - nel dichiarare non fondate altre questioni sostanzialmente identiche alla presente sotto il profilo della denunciata lesione del principio di uguaglianza - ha già rilevato come la normativa de qua, nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 142/1992, trovasse un suo congruo fondamento giuridico nell'ontologico e naturale collegamento esistente tra la prevista esclusione del beneficio assicurativo ed il novero dei soggetti comunque responsabili per la circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'articolo 2054 c.c.;

che, in particolare, è stato sottolineato - e va qui ribadito - come il diniego di risarcibilità risulti intimamente connesso alla sussistenza della (con)titolarità, in capo al coniuge in regime di comunione dei beni, del diritto sul veicolo, e quindi si giustifichi la non operatività della garanzia, prescindendo questa tanto dai rapporti familiari esistenti tra i soggetti, quanto dal titolo di acquisto del diritto stesso;

che - non assumendo perciò incidenza alcuna su simili fattispecie la già intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale della lettera b) dello stesso articolo 4 della legge 990/1969 (sentenza 188/1991, anch'essa non menzionata dal rimettente) - questa Corte ha escluso la configurabilità di una violazione del principio di...

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