Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 4 aprile 2001, n. 95 (ud. 21 marzo 2001). Pres. Ruperto - Rel. Mezzanotte - Imp. X.

Misure cautelari personali - Estinzione - Omesso interrogatorio - Perdita di efficacia delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e di quelle interdittive - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 302 c.p.p. nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294, comma 1 bis. (C.p.p., art. 302; c.p.p., art. 294) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 5, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., degli artt. 289 e 294 c.p.p. sollevata sotto il profilo che i citati articoli non prevedono l'interrogatorio dell'indagato destinatario di una misura interdittiva, mentre prevedono l'interrogatorio dell'indagato che si trovi in stato di custodia cautelare o sia sottoposto agli arresti domiciliari, si trova pubblicata in questa Rivista 1994, 177. L'ordinanza di rinvio 25 febbraio 1993 del Trib. pen. di Catania, con la quale la questione è stata portata all'esame della Suprema Consulta, leggesi invece ivi 1993, 389.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza in data 24 settembre 1999, il Tribunale di Milano - chiamato a decidere, in funzione di giudice del riesame, sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di dimora per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale - ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 294, commi 1 e 1 bis, e 302 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono che al mancato interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, nel termine di 10 giorni dalla esecuzione della misura, consegua la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della stessa».

Il giudice a quo, dopo aver escluso che l'articolo 302 del codice di procedura penale possa trovare applicazione analogica nel caso di mancato interrogatorio nel termine di dieci giorni dall'inizio della esecuzione di una misura cautelare coercitiva non custodiale, rileva che se prima della riforma del 1995 (che ha introdotto l'obbligo di interrogatorio anche in relazione all'applicazione di misure cautelari diverse da quelle custodiali) la limitazione alla sola custodia cautelare delle conseguenze derivanti dal mancato interrogatorio poteva essere giustificata, poiché in relazione alle altre misure cautelari non sussisteva l'obbligo, per il giudice che le aveva disposte, di procedere all'interrogatorio del soggetto colpito dalle misure stesse, con l'introduzione dell'obbligo di interrogatorio entro il termine di dieci giorni per le altre misure cautelari, sia coercitive che interdittive (comma 1 bis dell'articolo 294), l'omessa previsione della perdita di efficacia per tali misure...

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