Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 6 febbraio 2002 (c.c. 7 novembre 2001). Pres. Ruperto - Rel. Contri - Soc. Riomaggiore c. Quinonero.

Esecuzione forzata - Consegna o rilascio - Provvedimento di rilascio - Sospensione - Corresponsione da parte del conduttore del canone maggiorato del 20 per cento sull'importo aggiornato - Conseguente esonero dall'obbligo di risarcire il maggior danno ex art. 1591 c.c. - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, L. 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., allorché sia corrisposta la maggiorazione del 20% dell'importo del canone. (L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 9) (1).

    (1) La sentenza Corte cost. 9 novembre 2000, n. 482, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, citato, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591 c.c., anche nel periodo successivo alla scadenza del termine di sospensione della esecuzione stabilito ope legis o di quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile, trovasi pubblicata in questa Rivista 2000, 859 con nota di N. SCRIPELLITI e ivi 2001, 53 con nota di R. MAIA.


(Omissis). - Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 2000 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Riomaggiore Snc e Quinonero Mario, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 4 luglio 2000, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591...

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