Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine263-264

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 30 gennaio 2002, n. 2 (c.c. 10 ottobre 2001). Pres. Ruperto - Rel. Bile - Culcasi c. Farace.

Avviamento commerciale - Indennità - Mancata esclusione dell'indennità aggiuntiva nell'ipotesi in cui l'immobile sia destinato, dopo il rilascio, ad attività identica o affine, anche se soltanto in via meramente occasionale e transitoria - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, L. n. 392/78, nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento ove l'immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all'esercizio della stessa attività o attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell'immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale o transitoria. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. Trapani 28 novembre 2000 trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, prima serie spec., 28 febbraio 2001, n. 9, p. 22.


(Omissis). - Ritenuto che il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui - attribuendo al conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento ove l'immobile, dopo il rilascio, venga entro un anno adibito all'esercizio della stessa attività o di attività affini a quella svolta dal conduttore uscente - non esclude tale diritto nel caso in cui la destinazione dell'immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria;

che il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata, per «la semplicità e la perentorietà del disposto normativo» deve essere interpretata nel senso che siffatta temporaneità non esclude il diritto del conduttore all'indennità, e «preclude all'interprete ogni spazio di valutazione in ordine alle circostanze in cui avviene la destinazione» e a tale interpetazione perviene perché «la giurisprudenza costante di legittimità, dal canto suo, ha sempre ribadito il carattere assoluto della...

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