Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 26 giugno 2002, n. 287. Pres. Ruperto - Rel. Contri - Hilole Ahmed Moallim c. Filippini.

Canone - Differenza fra canone pattizio e canone legale - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Manifesta inammissibilità.

Canone - Possibilità di porre a carico dell'Erario la differenza tra canone pattizio e canone legale - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e, conseguentemente, degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, nella parte in cui l'art. 79 non limita il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente ad impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (1).

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 5 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 12; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 13; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 14; L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79) (2).

    (1, 2) Questioni sollevate con ordinanza Trib. Genova 26 aprile 2001, in Gazzetta Ufficiale, 1a serie spec., n. 34, del 5 settembre 2001, p. 45.


(Omissis). - Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza emessa il 26 aprile 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e, conseguentemente, degli artt. 79, primo comma, e 12, primo comma, della medesima legge, «nella parte in cui l'art. 79 non limiti il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità...

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