Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine295-300

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@CORTE COSTITUZIONALE 28 marzo 2003, n. 94 (ud. 3 dicembre 2002). Pres. Chieppa - Rel. De Siervo - Ric. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Vincolo di interesse storico-artistico - Tutela e valorizzazione dei locali storici - L.R. Lazio n. 31/2003Censura di incostituzionalità riferita all'intero testo della legge - Inammissibilità della questione.

Antichità e belle arti - Cose di interesse artistico e storico - Vincolo di interesse storico-artistico - Tutela e valorizzazione dei locali storici - L.R. Lazio n. 31/2001 - Addotta invasione della riserva esclusiva statale in tema di tutela dei beni culturali, in carenza dei principi fondamentali dettati dalla legge statale - Modifica della disciplina in tema di proprietà privata o pubblica degli immobili - Infondatetzza della questione.

È inammissibile - in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma - la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera L.R. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici). (L.R. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31) (1).

Non è fondata - in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lett. g), l) e s), e terzo comma, nonché 118 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6 primo comma, 7 e 9 della L.R. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici). (L.R. Lazio 6 dicembre 2001, n. 31)(2).

    (1, 2) La presente decisione, con la quale la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo avverso la legge regionale Lazio sui locali storici, è da condividersi. La Consulta ha infatti salvato la normativa regionale (in relazione alle competenze statali in materia di «ordinamento civile») poiché l'imposizione dei vincoli di destinazione d'uso sugli immobili, cui è subordinata la concessione dei finanziamenti regionali, è comunque rimessa alla volontà dei proprietari degli immobili stessi.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso depositato il 6 marzo 2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 17 del 2002, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001 n. 31, intitolata «Tutela e valorizzazione dei locali storici».

Con questa legge la Regione Lazio intende «salvaguardare» taluni esercizi commerciali caratteristici da «valore storico, artistico, ambientale», o meglio, le unità immobiliari nelle quali si svolgono tali attività imprenditoriali, senza distinguere tra immobili di proprietà privata o pubblica.

A tal fine la legge impugnata prevede la formazione di un elenco regionale dei locali aventi «valore storico, artistico ed ambientale», la cui compilazione è affidata ad uffici comunali e regionali; l'inclusione di un immobile in detto elenco comporta la possibilità di accedere a finanziamenti regionali finalizzati a provvedere alla manutenzione o al restauro dei locali, nonché degli arredi o strumenti in essi contenuti, oppure a fronteggiare eventuali aumenti del canone di locazione.

Il finanziamento concesso per la manutenzione o il restauro (ma non anche il finanziamento finalizzato a fronteggiare gli aumenti del canone) comporta l'imposizione sull'immobile di un «vincolo di destinazione d'uso» da trascriversi - previo assenso del proprietario, se diverso dal beneficiario - nei registri immobiliari.

  1. - Ad avviso dell'Avvocatura, la legge della Regione Lazio presenterebbe molteplici profili di incostituzionalità.

    2.1. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) la legge regionale - e segnatamente l'art. 4 e l'art. 6, comma 1, laddove non subordinerebbero l'iniziativa dei gestori al previo assenso dei proprietari - inciderebbe sui diritti dominicali di questi ultimi, invadendo, quindi, l'ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile»;

    2.2. - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g) nello stesso caso di cui sopra, ma allorquando si sia in presenza di immobili di proprietà demaniale o in genere di proprietà pubblica;

    2.3. - Violazione dell'art. 117, comma 2 lett. s) e art. 118, terzo comma; la legge regionale n. 31 del 2001 - e segnatamente gli artt. 1, e conseguenzialmente l'art. 7 - determinerebbero una lesione dell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali», dal momento che la formazione dell'elenco dei locali di valore storico, artistico e ambientale prescinderebbe completamente dai vincoli posti (o che possono essere posti) dagli organi dello Stato deputati alla tutela di tali beni, e neppure ipotizzerebbe forme di cooperazione con detti organi;

    2.4. - Violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) e art. 118, commi secondo e terzo, Cost.; perché la legge regionale - e segnatamente l'art. 3 - agevolando finanziariamente interventi «fisici» quali il restauro e la manutenzione - costituirebbe un intervento di «tutela», e non di «valorizzazione», dei beni culturali;

    2.5. - Violazione dell'art. 117, terzo comma e art. 118, commi secondo e terzo, Cost.; perché la legge censurata - nel suo complesso - nel caso la si considerasse intervento di «valorizzazione dei beni culturali», dovrebbe comunque osservare i principi preventivamente posti dal D.L.vo 29 ottobre 1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) e non potrebbe intervenire laddove «tali principi fondamentali non siano ancora espressamente stabiliti»;

    2.6. - Violazione dell'art. 117, secondo comma lettere g) e s), comma terzo e 118, commi secondo e terzo, Cost. nonché i principi e le norme «interposte» in tema di contabilità dello Stato; perché la legge regionale - segnatamente l'art. 7 - prevedendo l'imposizione di «vincoli d'uso» su beni pubblici (non esclusi quelli statali) di interesse culturale e/Page 296 o ambientale, per un verso determinerebbe l'invasione della competenza statale sul punto e per altro, in generale, consentirebbe l'apposizione di un vincolo suscettibile di condizionare la tutela del bene cui si riferisce;

    2.7. - Violazione dell'art. 81, 117, comma terzo (coordinamento della finanza pubblica) e art. 118, comma secondo, Cost. (in relazione all'espressione «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica»), nonché le norme interposte contenute nel D.L.vo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma quarto, della legge 25 giugno 1999, n. 208); perché la legge regionale - segnatamente l'art. 9 - impegnerebbe, ad esercizio finanziario ultimato, il bilancio regionale per il 2001. In particolare, essa disporrebbe più variazioni al bilancio senza osservare il termine del 30 novembre fissato dall'art. 16, comma 4, del D.L.vo n. 76 del 2000. Inoltre, attribuirebbe risorse finanziarie a finalità non di comeptenza della Regione.

  2. - Si è costituita la Regione Lazio - con memoria depositata il 22 marzo 2002 - sostenendo l'inammissibilità del ricorso, nonché la sua infondatezza nel merito.

    Quanto alla asserita inammissibilità, la Regione ha dedotto la violazione dell'art. 127 della Costituzione, dal momento che il ricorso del Governo esulerebbe «dal profilo della violazione di competenza», postulando violazioni di disposizioni costituzionali, o di legislazione ordinaria, che non sarebbero suscettibili di fondare un valido ricorso. Nel merito, la Regione si è limitata ad affermare la propria competenza sulla materia della «valorizzazione dei beni culturali», nella quale rientrerebbe la legge impugnata.

  3. - Con successiva memoria depositata in data 20 novembre 2002, la Regione Lazio ha ulteriormente osservato che non coglierebbe nel segno la censura della difesa erariale secondo la quale il vincolo previsto dalla normativa impugnata verrebbe apposto prescindendo dal consenso del proprietario.

    Dall'art. 7 della legge oggetto del giudizio, infatti, si desumerebbe (sempre secondo la Regione Lazio) il contrario, cioè che «qualora il destinatario del contributo sia il gestore, non anche il proprietario del bene, non potrà mai ottenerlo se non costituisce il vincolo e se non lo trascrive a seguito, appunto, della apposita...

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