Decisioni della Corte

Pagine785-789

Page 785

@CORTE COSTITUZIONALE 28 ottobre 2003, n. 315 (ud. 30 settembre 2003). Pres. Chieppa - Rel. Marini - Ric. Ricorso per questione di legittimità costituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

Edilizia e urbanistica - Disciplina urbanistica - C.d. libretto casa - Obbligo di redazione e tenuta - L.R. Campania n. 27/02 - Violazione del generale canone di ragionevolezza e del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., gli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della L.R. Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità). (L.R. Campania 22 ottobre 2002, n. 27, art. 4; L.R. Campania 22 ottobre 2002, n. 27, art. 5; L.R. Campania 22 ottobre 2002, n. 27, art. 8) (1).

    (1) La sentenza in rassegna - pur emessa a proposito della sola legge regionale Campania - appare tale (per i parametri costituzionali di riferimento adottati) da attagliarsi all'iniziativa del fascicolo di fabbricato in sè, in qualsiasi parte d'Italia volesse essere adottato. Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2002 è pubblicato in questa Rivista 2003, 175. In argomento si veda anche il commento di CORRADO SFORZA FOGLIANI in questo stesso numero della Rivista.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 2, 4, 5, commi 2 e 3, 7 e 8 della legge regionale Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità).

Il ricorrente premette che la legge oggetto di censura prevede, all'art. 1, che per ogni fabbricato, pubblico o privato, sia «istituito un registro», per la cui tenuta ed aggiornamento, secondo quanto previsto dall'art. 2, il proprietario del fabbricato deve costituire un rapporto di lavoro autonomo con un tecnico, definito «tecnico incaricato», appartenente a determinate categorie professionali; che, ai sensi del successivo art. 3, della nomina di questo deve essere data comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio alla quale deve essere altresì inviata annualmente una «scheda di sintesi del contenuto del registro e degli allegati».

L'art. 4 indica i compiti che il tecnico incaricato deve svolgere, mentre l'art. 5 commina sanzioni in caso di violazione delle norme di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4; l'art. 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficiale rogante di verificare, in caso di «trasferimento di diritto reale sul fabbricato o parte di esso», l'esistenza del registro e la nomina del tecnico incaricato, dando comunicazione al Comune interessato se la verifica è negativa.

L'art. 8 attribuisce, infine, alla Giunta regionale il compito di approvare, «sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici», il regolamento attuativo della legge, nel quale saranno, fra l'altro, specificate le tariffe concordate con i rappresentanti dei richiamati ordini e collegi professionali.

Così sintetizzato il contenuto della legge, il ricorrente ritiene che essa contrasti con i menzionati parametri costituzionali.

In particolare, le norme impugnate altererebbero la disciplina codicistica in tema di rapporti contrattuali e diritti reali, incidendo, altresì, sulle disposizioni statali in materia di beni pubblici e causando, inoltre, disuguaglianze e turbative all'andamento dell'attività amministrativa.

Il ricorrente, pur non negando che la raccolta di documentazione su ciascun fabbricato possa rispondere ad un interesse sia della generalità che dei singoli proprietari, esclude che rientri nella competenza del legislatore regionale imporre l'obbligo di stipulare contratti, prevederne il contenuto, introdurre doveri a carico del notaio e dell'ufficiale rogante, nonché porre limitazioni al regime di utilizzazione e circolazione dei beni.

Le disposizioni impugnate - ad avviso dell'Avvocatura - neppure potrebbero trovare un loro fondamento costituzionale nella competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio», potendo questa essere esercitata solo entro limiti posti dalla legge dello Stato, cui è affidato il compito di contemperare le esigenze del «governo del territorio» con quelle della autonomia privata e del diritto di proprietà.

Conclude il ricorrente osservando che l'obiettivo della «pubblica e privata incolumità» è d'altro canto perseguito, almeno in via prioritaria, dallo Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

  1. - Si è costituita in giudizio la Regione Campania, concludendo per la infondatezza del ricorso.

    Ad avviso della resistente, le norme censurate non violerebbero la competenza legislativa statale in materia di «ordinamento civile», avendo la stessa Corte riconosciuto, ancor prima della riforma del Titolo V della Costituzione, come anche in tale materia vi sia spazio per interventi legislativi regionali, ove questi siano - come nella specie - in stretta connessione con materie di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza.

    La legge regionale impugnata, d'altro canto, non disciplinerebbe il contenuto del rapporto tra il proprietario del fabbricato e tecnico incaricato, ma riguarderebbe l'istituzione del registro dei fabbricati, sicuramente inerente la materia urbanistico-edilizia, di esclusiva competenza regionale. Page 786

    Peraltro, se anche si ritenesse l'intervento legislativo censurato riconducibile alla materia del «governo del territorio», oggetto di potestà legislativa concorrente, nondimeno esso dovrebbe ritenersi legittimo, rientrando nelle competenze della Regione in siffatta materia la previsione, in considerazione delle peculiarità geomorfologiche del proprio territorio e della precarietà della situazione edilizia ivi riscontrabile, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge statale, di una disciplina più...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT