Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine391-394

Page 391

@CORTE COSTITUZIONALE 16 maggio 2002, n. 195 (ud. 9 maggio 2002). Pres. Vari - Rel. Neppi Modona - Imp. X.

Indagini preliminari - Udienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato minorenne - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., l'art. 32, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32) (1).

    (1) Per utili ragguagli sul tema, si veda Corte cost. 11 marzo 1993, n. 77, in questa Rivista 1993, 19, con nota di riferimento cui si rinvia.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza del 24 aprile 2001 (r.o. n. 556 del 2001) il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 104 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dall'art. 22 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111 della Costituzione), «nella parte in cui non prevede che in caso di contumacia o irreperibilità dell'imputato il giudice possa, nell'interesse preminente dello stesso, comunque emettere sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. ovvero sentenza di proscioglimento per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto».

Il giudice a quo premette: che procede nei confronti di un imputato, minorenne all'epoca dei fatti, per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 61, numero 2, c.p.; che il reato, commesso nel 1997, è divenuto procedibile a querela per effetto dell'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205; che non risulta proposta querela e che pertanto dovrebbe emettersi sentenza di improcedibilità ex art. 425 c.p.p., ma tale pronuncia è impedita dalla contumacia dell'imputato.

Per effetto delle modifiche recate dall'art. 22 della legge n. 63 del 2001, l'art. 32 del D.P.R. n. 448 del 1988 prevede infatti, al comma 1, che nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice debba chiedere all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase - salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza - e, quindi, possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p., o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, solo se il consenso risulti prestato.

Con la conseguenza che, allorché l'imputato sia contumace - come nel giudizio a quo - ovvero sia legittimamente assente o irreperibile e non presti perciò il consenso alla definizione del processo, il giudice dell'udienza preliminare non può in alcun caso prosciogliere il minore.

Ad avviso del rimettente, l'impossibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere nel preminente ed obiettivo interesse del minore, in assenza del suo consenso, violerebbe l'art. 10 Cost., ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 settembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere ritenuto preminente l'interesse del minore. Non si può infatti dubitare - prosegue il giudice a quo - che sia interesse preminente del minore evitare la sottoposizione a un dibattimento affatto inutile, tanto più che le esigenze difensive dell'imputato minorenne sono comunque garantite dalla ampia possibilità riconosciutagli, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1993, di proporre opposizione alle sentenze di proscioglimento che presuppongono un accertamento di responsabilità.

La norma censurata violerebbe inoltre: l'art. 104 Cost., esautorando «di fatto l'autonomia della funzione giurisdizionale del giudice minorile»; l'art. 3 Cost., per l'illogica disparità di trattamento degli imputati minorenni rispetto ai maggiorenni, per i quali il giudice dell'udienza preliminare ben può emettere sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. senza necessità di alcun consenso; l'art. 111, quarto comma, Cost., dal momento che, in relazione ai casi in cui l'imputato eserciti il suo diritto di rimanere contumace o sia irreperibile, non prevede "le ipotesi di impossibilità di natura oggettiva o di provata condotta illecita" che rendono possibile la formazione della prova in assenza di contraddittorio».

  1. - Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 448 del 1988, come modificato dall'art. 22 della legge n...

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