Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine305-307

Page 305

@CORTE COSTITUZIONALE 5 dicembre 2003, n. 350 (c.c. 24 novembre 2003). Pres. Chieppa - Rel. Contri - Ric. Scirocco.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Detenzione domiciliare - Condizioni - Concessione del beneficio al genitore convivente con un figlio portatore di handicap - Esclusione - Trattamento difforme rispetto a quello previsto per la madre di minore di anni dieci - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'articolo 3, secondo comma, Cost., l'art. 47-ter, comma primo, lett. a), della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dal comma primo, lett. b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter) (1).

    (1) Con questa pronuncia, la S.C. accentua una volta ancora l'importanza rivestita dal ruolo della famiglia al fine della socializzazione del soggetto debole, in questa fattispecie individuabile come disabile, principio comunque oggetto di attenzione da parte del legislatore, in particolare proprio in relazione alle modalità dell'esecuzione delle pene detentive, come si ricava facilmente dalle previsioni già contenute negli artt. 146 e 147 c.p. In precedenza, la disposizione in esame è stata sottoposta all'attenzione della Corte e dichiarata incostituzionale, con la sentenza 13 aprile 1990, n. 215, in Riv. it. medicina legale 1992, 996, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore ai tre anni con lui convivente, potesse essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto qualora la madre fosse detenuta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa il 23 dicembre 2002, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata che sia madre di un figlio invalido al 100%, con lei convivente.

Il tribunale rimettente espone di dover decidere in ordine all'istanza di detenzione domiciliare proposta da una condannata che deve espiare una pena detentiva residua inferiore a quattro anni di reclusione, per reati non compresi nell'elenco di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975. Come riferisce il giudice a quo, l'istante, avendo un figlio portatore di handicap, riconosciuto invalido civile al 100% in quanto paralizzato agli arti inferiori, invoca l'applicazione estensiva dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a) della predetta legge, che consente la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

Il giudice a quo, ritenendo che la citata disposizione non possa estendersi al caso di specie, in quanto si tratta di una norma che introduce una eccezione rispetto alla regola generale della espiazione della pena detentiva in carcere, afferma di condividere le censure di illegittimità costituzionale prospettate dal difensore dell'istante.

In particolare, ad avviso del rimettente, la norma contrasterebbe con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza per la previsione di un trattamento difforme in ordine a situazioni familiari analoghe e del tutto equiparabili fra loro, quali sono quelle della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia almeno sul piano fisico, e della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle più elementari esigenze, il quale, ancorché maggiorenne, ha maggiore necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

Osserva il tribunale che il legislatore ha previsto la possibilità di...

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