Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine503-504

Page 503

@CORTE COSTITUZIONALE 18 marzo 2004, n. 98 (c.c. 25 febbraio 2004). Pres. Zagrebelsky - Rel. Marini - Simone Giampaolo c. Prefettura di Firenze.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Deposito del ricorso - In cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Limitazione irragionevole del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale parziale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione. (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22) (1).

    (1) Auspicata pronuncia della Consulta con cui viene garantito un migliore accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale contemplata nell'art. 24 Cost. In quest'ultimo, infatti, oltre ad affermarsi che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, al terzo comma vengono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Non vi è dubbio che il prevedere l'obbligo di presentare personalmente ricorso in cancelleria per poter proporre opposizione ad ordinanza-ingiunzione non agevola il cittadino nel suo diritto a difendersi, né dal punto di vista pratico, né dal punto di vista economico (si pensi a chi viene contravvenzionato per violazione al codice della strada ed è costretto a presentare ricorso nel luogo in cui gli è stata riscontrata tale violazione). A ciò si aggiunga, come fatto osservare dalla stessa Corte costituzionale, che «la consegna brevi manu come unica modalità di presentazione del ricorso», mal si concilia con un «modello procedimentale», quale è quello relativo all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione, «estremamente semplificato». Ad ulteriore sostegno di quanto sin ora affermato si deve ricordare la sentenza di questa stessa Corte 6 dicembre 2002, n. 520, in Giur. cost. 2004, f. 2, citata nella parte motiva della pronuncia in commento, che in tema di processo tributario afferma l'illegittimità dell'art. 22, commi 1 e 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale. «Confermando, infatti, l'esigenza - rilevante anche sul piano costituzionale ed espressa, dallo stesso legislatore, proprio con riferimento al processo tributario - di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare e considerando in via generale, sulla base di giurisprudenza di legittimità, il deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in...

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