Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine277-281

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@CORTE COSTITUZIONALE 4 febbraio 2003, n. 26 (ud. 5 novembre 2002). Pres. Chieppa - Rel. Vaccarella - Comerit srl c. B.F.T. srl

Trasporto (Contratto di) - Di cose - Autotrasporto per conto di terzi - Forma del contratto - Annotazione sulla copia del contratto, a pena di nullità, dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo dei trasportatori e dell'autorizzazione al trasporto - Interpretazione autentica della norma - Non essenzialità della forma scritta ai fini della validità del contratto - Prospettata indebita interpretazione con efficacia retroattiva incidente sul principio di certezza dei rapporti giuridici e interferente nell'attività giurisdizionale in corso - Questione infondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104 Cost., la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001 n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001 n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 26 della L. 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di mezzi su strada) - come modificato dall'art. 1 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta. (D.L. 3 luglio 2001, n. 256, art. 3) (1).

    (1) Alle medesime conclusioni era già giunta la recente Cass. civ. 6 giugno 2002, n. 8256, in questa Rivista 2003, 27. La citata L. 6 giugno 1974, n. 298, in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, trovasi pubblicata ne Il nuovo Codice della strada a cura di P.L. IASCONE, Ed. La Tribuna, Piacenza 2003, pp. 817 e ss.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Vallo della Lucania - adito dalla committente Comerit srl in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla B.F.T. srl, vettore utilizzato per il trasporto di cose e ricorrente in via monitoria per conseguire quanto dovuto a titolo di compenso per l'opera prestata - con ordinanza emessa il 25 gennaio 2002, solleva questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo cui l'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dall'art. 1 del decretolegge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - «si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

1.1. - In punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che la Comerit srl aveva instato per la declaratoria di nullità del contratto di trasporto invocato dalla controparte a fondamento della pretesa creditoria, perché stipulato in violazione della disposizione di cui all'art. 26 della legge n. 162 del 1993 la quale, prima della «modificazione» introdotta con l'art. 3 del D.L. 3 luglio 2001, n. 256, «prescriveva, a pena di nullità, la forma scritta del contratto di trasporto, con l'obbligo di specificare a cura del vettore, nello stesso contratto, il numero e la data sia dell'iscrizione nell'albo dei trasportatori, sia delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi».

Soggiunge il giudice a quo che la società opposta, frattanto costituitasi in giudizio, aveva dedotto di essere regolarmente iscritta all'albo dei trasportatori, consultabile dal pubblico, per cui la mancata indicazione dei relativi estremi in contratto non avrebbe dovuto sortire alcun effetto.

Assunta la causa in decisione sulla questione pregiudiziale della validità dell'accordo stipulato dalle contendenti, il Tribunale di Vallo della Lucania solleva la questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa sopra richiamata, osservando, quanto alla rilevanza della questione, come la difesa della Comerit srl sia mirata ad evidenziare l'assenza, tra le parti, di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine ai trasporti di cose per conto terzi effettuati dalla B.F.T. srl su commissione dell'opponente, con la conseguenza immediata di paralizzare la pretesa creditoria come prospettata dal vettore in sede monitoria. Poiché secondo la uniforme opinione della giurisprudenza di merito (formatasi sulla lettera della norma introdotta nel 1993 al fine di potenziare la repressione dei trasporti abusivi) sarebbe insanabilmente nulla la pattuizione conclusa in forma orale, la questione di legittimità della norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 risulterebbe rilevante nel giudizio a quo, stante il carattere retroattivo della disposizione dichiarata interpretativa, che la rende applicabile alla fattispecie di causa.

1.1.2. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente preliminarmente richiama le pronunce della Corte costituzionale che, di volta in volta, hanno individuato l'ambito applicativo delle norme interpretative nella scelta di una delle possibili varianti di sensoPage 278 del testo interpretato, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 39 del 1993, n. 311 del 1995 e n. 525 del 2000), col limite dei principi generali di ragionevolezza, di uguaglianza, di tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenze n. 229 del 1999 e n. 397 del 1994); osserva quindi come, nel caso di specie, non fosse riscontrabile uno stato di obiettiva e non altrimenti superabile incertezza interpretativa dell'art. 26 della legge n. 298 del 1974, nella formulazione introdotta dalla legge n. 162 del 1993, tenuto conto che la giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la ratio e la lettera della norma interpretata imponessero la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi, allo scopo di consentire, in ogni caso, l'annotazione dei dati (iscrizione nell'albo e autorizzazione al trasporto) richiesti dalla legge.

L'originaria finalità legislativa di contrasto dell'abusivismo nel trasporto di cose per conto terzi, ad avviso del giudice a quo rende tuttavia difficile negare il carattere innovativo - per assenza di una scelta ermeneutica ragionevolmente ascrivibile all'art. 26 della legge n. 298 del 1974 -...

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