Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine189-191

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 15 gennaio 2003, n. 1 (c.c. 13 gennaio 2002). Pres. Chieppa - Rel. Contri - X c. Y

Patente - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Contrasto con il principio di eguaglianza per la maggiore afflittività rispetto all'ipotesi di cui all'art. 128 c.s. - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale. Patente - Guida con patente scaduta - Fermo amministrativo del veicolo - Restituzione del veicolo soltanto dopo il rigetto dell'opposizione e spese di custodia - Contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il principio di tassatività delle sanzioni - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 L. 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui per un fatto colposo, quale è quello di porsi alla guida con la patente scaduta, vengono comminate sanzioni più afflittive di quelle previste dall'art. 128 c.s. per chi si mette alla guida nonostante sia stato dichiarato inidoneo alla stessa e perché la sanzione accessoria del ritiro della patente perdura sino alla regolarizzazione della stessa, mentre il fermo del veicolo è previsto in misura fissa. (Nuovo c.s., art. 126) (1).

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1 bis, 2 e 6 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto tale norma impedisce al giudice di disporre la restituzione del veicolo sottoposto a fermo se non dopo il rigetto dell'opposizione, ponendo nel nulla il diritto di difesa del cittadino; prevede la restituzione non prima del termine di sessanta giorni, in applicazione dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); in caso di fermo amministrativo del veicolo preveda il pagamento delle spese di custodia ma non l'obbligo, da parte dell'organo che procede all'accertamento, di indicare le tariffe di liquidazione delle stesse; per disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni, cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell'art. 213, comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca. (Nuovo c.s., art. 214) (2).

    (1) Per utili riferimenti, v. la citata ordinanza Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 33, in Giur. cost. 2001, f. 1, secondo cui «È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 25 comma 2, 27 comma 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 5 lett. d) L. 25...

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