Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine363-364

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 9 febbraio 2004, n. 66 (c.c. 12 febbraio 2004). Pres. Zagrebelsky - Rel. Vaccarella - Recina Assicurazioni Snc ed altro c. Comune di Loreto ed altro.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Immediata - Impossibilità - In caso di determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del veicolo o allorché il veicolo sia già distante dal posto di accertamento - Violazione del diritto di difesa e di contraddittorio tra le parti - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 1, lett. e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), laddove, tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione dell'illecito in tempo successivo al transito del veicolo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384) (1).

    (1) Analoga questione era già stata dichiarata inammissibile da questa Corte con ord. 24 aprile 2003, n. 145, pubblicata in questa Rivista 2003, 555.


(Omissis). - Ritenuto che, nel corso di due distinti giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, da Roberto Angelici, avverso il verbale di contestazione n. 474/2001 elevato nei suoi confronti per violazione dell'art. 142, comma 8, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dalla polizia municipale di Loreto in data 11 luglio 2001, nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona in data 3 novembre 2001, e dalla Snc Recina Assicurazioni, avverso il verbale di contestazione n. 257/2002, elevato per violazione della stessa norma di cui innanzi, dalla polizia municipale di Loreto in data 14 marzo 2002, il Giudice di pace di Osimo, con due ordinanze, l'una del 7 febbraio e l'altra dell'8 aprile 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 1, lettera e), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), laddove - in contrasto con l'art. 200, comma 1, dello stesso codice, nonché con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione - tra i casi di...

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