Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-632

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@CORTE COSTITUZIONALE 30 settembre 2005, n. 355. Pres. Capotosti - Est. Marini - Ric. Presidenza del Consiglio dei ministri.

Amministratore del condominio - Istituzione del registro regionale degli amministratori condominiali - L.R. Abruzzo n. 17/03 - Revisione dei requisiti per iscrizione e divieto di esercizio dell'attività per i non iscritti - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa regionale - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, laddove, nel prevedere l'istituzione del Registro regionale degli amministratori di condominio, stabiliscono i requisiti per l'iscrizione, la cui carenza comporta il divieto di esercizio della relativa attività. (L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, art. 2; L.R. Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17, art. 3) (1).

    (1) Il ricorso della Presidenza del Consiglio 9 febbraio 2004, n. 16 con cui è stata sollevata in via principale la questione di legittimità costituzionale de qua trovasi pubblicata in questa Rivista 2004, 157. Da sottolinearsi che la Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge regionale.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 17/2003 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell'articolo 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

La legge impugnata, nell'istituire all'articolo 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (articolo 2, comma 2) che possano chiedere l'iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, tra i quali configura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore» (articolo 2, comma 3).

Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, per...

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