Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine147-149

Page 147

@CORTE COSTITUZIONALE 29 novembre 2004, n. 367 (c.c. 29 settembre 2004). Pres. Onida - Rel. Neppi Modona - Ric. Gip del Tribunale di Roma.

Misure di sicurezza - Applicazione - Provvisoria - Ospedale psichiatrico giudiziarioPossibilità per il giudice di disporre una misura non detentiva - Mancata previsioneIllegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 206 c.p. (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. (C.p., art. 206) (1).

    (1) Si rammenta che la Corte costituzionale, con pronuncia del 24 luglio 1998, n. 324, consultabile per esteso in questa Rivista 1998, 847, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario.


RITENUTO IN FATTO. - Con ordinanza del 13 ottobre 2003 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente di adottare in fase cautelare misure di sicurezza non detentive come la libertà vigilata.

Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere al momento dei fatti e sottoposto, per tale motivo, alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e di dover decidere in ordine alla richiesta della difesa di sostituzione di tale misura con quella non detentiva della libertà vigilata.

Il giudice a quo, precisato che sulla scorta delle risultanze peritali deve ritenersi attuale lo stato di pericolosità sociale dell'imputato e che quindi non si può revocare la misura di sicurezza provvisoriamente applicata ex art. 312 del codice di procedura penale, rileva che, mentre da un lato la misura di sicurezza non può essere sostituita con gli arresti domiciliari, suggeriti dal perito a fini terapeutici, ostandovi il disposto dell'art. 273 c.p.p., che non consente l'adozione di alcuna misura cautelare in presenza di una causa di non punibilità, dall'altro alla luce di una interpretazione logico-sistematica la medesima disposizione, pur espressamente richiamata dall'art. 312 dello stesso codice, «deve intendersi riferita solo alle cause di non punibilità...

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