Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine545-547

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 23 dicembre 2004, n. 417 (ud. 13 dicembre 2004). Pres. Onida - Rel. Neppi Modona - Ric. Trib. sorv. di Napoli.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Situazioni di emergenza - Provvedimento ministeriale di sospensione delle regole di trattamento - Condizioni ex art. 41 bis, L. n. 354/75 - Questioni di legittimità costituzionale - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis).

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO. - che con nove ordinanze identiche nella parte motiva il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costiuzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma 2 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, nella parte in cui prevede che i provvedimenti ministeriali di sospensione delle regole di trattamento sono prorogabili «purché non risulti che la capacità deldetenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno»; che il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo avverso provvedimenti ministeriali di proroga, osserva che la legge n. 279 del 2002 ha modificato profondamente l'istituto della sospensione delle regole di trattamento, adeguandolo alle pronunce della Corte costituzionale intervenute a partire dal 1993; che tuttavia la disciplina della proroga del regime differenziato finirebbe per vanificare la giurisprudenza costituzionale sopra menzionata che ancora l'applicazione del regime differenziato alla sussistenza di un effettivo ed attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dal permanere dei collegamenti con la criminalità, richiedendo altresì che venga fornita autonoma e congrua motivazione al riguardo; che, secondo il rimettente, il comma 2 bis dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario «reintroduce nel sistema la prova negativa sul venir meno di quella capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali», consentendo di prolungare la durata del regime differenziato a prescindere dalla sussistenza di reali esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, mediante provvedimenti di proroga privi di motivazione o con motivazioni inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte; che, in particolare, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli...

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