Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 21 ottobre 2004, n. 306 (ud. 22 giugno 2004). Pres. Mezzanotte - Rel. Bile - Regione Sicilia c. Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tributi erariali indiretti - Imposta sulle assicurazioni - Regione siciliana - Polizze assicurative relative ad autoveicoli iscritti nei P.R.A. della Regione e a macchine agricole intestate a residenti - Imposta dovuta dagli assicuratori con domicilio fiscale o rappresentanza fuori del territorio regionaleNota ministeriale che nega la spettanza dell'imposta alla Regione - Ricorso della Regione - Lesione delle attribuzioni regionali in materia finanziaria e del principio di leale cooperazione - Non spettanza allo Stato del potere di emanare la nota impugnata e conseguente annullamento dell'atto.

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, negare l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province della Regione medesima, ovvero per macchine agricole le cui carte di circolazione siano intestate a soggetti residenti nelle medesime Province. (L. 29 ottobre 1961, n. 1216; D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) (1).

    (1) Conflitto di attribuzione risolto a favore della Regione siciliana. Le sentenze citate in parte motiva: Corte cost. 22 aprile 1999, n. 138 e Corte cost. 2 aprile 1999, n. 111, trovasi pubblicate rispettivamente in Giur. cost. 1999, 1074 ed ivi 1999, 967.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ricorso, notificato il 30 luglio 2002 e depositato presso la Cancelleria della Corte costituzionale il 6 agosto 2002, la Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento alla nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, pervenuta alla Regione ricorrente in data 4 giugno 2002.

La nota - rispondendo ad un'istanza rivolta dalla Regione medesima a varie amministrazioni statali il 4 marzo 2002 - ha negato la spettanza alla Regione delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), per polizze di assicurazione relative a veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane o a macchine agricole con carte di circolazione intestate a soggetti ivi residenti, nei casi in cui gli assicuratori abbiano domicilio fiscale o rappresentanza fuori dal territorio regionale.

La Regione ricorrente deduce, innanzitutto, la violazione degli articoli 36 e 37 dello statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che attribuiscono ad essa tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui...

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