Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 24 gennaio 2005, n. 27 (c.c. 12 gennaio 2005). Pres. Onida - Rel. Quaranta - Ric. Giudice di pace di Voltri ed altri.

Patente - Patente a punti - Decurtazione del punteggio - Onere del versamento della somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta - Disparità di trattamento in relazione ad altre procedure di contestazione, limitazione della possibilità di agire in giudizio, limitazione delle tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale. Patente - Patente a punti - Recupero di punti - Frequenza di corsi di aggiornamento - Infrazioni commesse nel tempo precedente l'organizzazione dei corsi di recupero - Disparità di trattamento fra trasgressori in relazione al tempo di commissione dell'infrazione - Questione non fondata di legittimità costituzionale. Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Decurtazione del relativo punteggio - Mancata identificazione del conducente - Imputazione al proprietario del veicolo, salva comunicazione a discolpa - Irragionevolezza con assorbimento del profilo del principio della personalità della responsabilità amministrativa - Illegittimità costituzionale parziale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del D.L.vo n. 285 del 1992, che prevede per il ricorso innanzi al giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso stesso, il versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta, poiché tale disposizione è già stata dichiarata incostituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 114 del 2004. (Nuovo c.s., art. 204 bis) (1). Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 dal cui dettato si evincerebbe l'«impossibilità giuridica, per un trasgressore sanzionato nel periodo dal 1º luglio al 6 agosto 2003», di accedere ai corsi di recupero della patente, essendo divenute operative le norme di dettaglio sull'organizzazione dei corsi stessi solo successivamente a tale periodo, di talché, «a fronte della imposizione di una sanzione, per la quale sono previsti rimedi di natura riabilitativa», sarebbe «in concreto negato al soggetto sanzionato l'accesso incondizionato ai benefici previsti, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento dipendente esclusivamente dal momento in cui la sanzione viene applicata». (Nuovo c.s., art. 126 bis) (2). È illegittimo costituzionalmente, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 126-bis, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7 D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif. nella L. 1º agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». (Nuovo c.s., art. 126 bis) (3).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 8 aprile 2004, n. 114 è stata pubblicata in questa Rivista 2004, 595.

(2) Si veda il D.M. (Min. trasp.) 29 luglio 2003 (Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida) pubblicato in questa Rivista 2003, 876.

(3) La Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimo il tanto controverso comma secondo dell'art. 126 bis c.d.s. Un altro duro colpo viene così inferto al codice della strada dopo la recente dichiarazione di incostituzionalità del comma terzo dell'art. 204 bis (si veda la nota 1) sul versamento della cauzione nei ricorsi al giudice di pace. Proprio questi ultimi, dopo numerosi ricorsi, hanno visto finalmente accogliere le loro censure: principalmente la violazione dell'art. 3 Cost. del predetto art. 126 bis sotto il profilo dell'irragionevolezza della disposizione, poiché essa punirebbe ingiustamente, a prescindere da qualsivoglia accertamento di responsabilità personale, il proprietario del veicolo per un comportamento tenuto da altri. Nella motivazione, al punto 10, si precisa, tuttavia che «nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, c.d.s.». Viene, così parificata la persona fisica a quella giuridica a cui il comma 2 dell'art. 126 bis, infliggeva solamente la sanzione pecuniaria nel caso di omissione nel fornire i dati del conducente, non essendo prevista la decurtazione dei punti. Si veda, anche su quest'ultimo aspetto, le critiche
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    mosse all'art. 126 bis c.d.s. dal Giudice di pace civ. Torino con ord. di rinvio 23 giugno 2004, in questa Rivista 2004, 967. Per quanto riguarda gli effetti che la pronuncia della Corte costituzionale produce sulla procedura di applicazione della patente a punti si rimanda alla Circolare del Ministero dell'Interno del 4 febbraio 2005 pubblicata in questo fascicolo, nella rubrica Circolari, pag. 437. In particolare, relativamente agli effetti della sentenza sulle procedure pendenti di illeciti già accertati, la Circolare precisa che «dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (26 gennaio 2005, n.d.r.), gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato. Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all'art. 226, comma 10, c.d.s. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile».

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri (r.o. n. 120 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per la violazione degli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), aggiunta dalla legge di conversione 1º agosto 2003, n. 214.

Il medesimo giudice rimettente - ipotizzando esclusivamente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione - ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 126-bis, comma 2, del medesimo D.L.vo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del già segnalato D.L. n. 151 del 2003, com modificato - a propria volta - dalla summenzionata legge di conversione n. 214 del 2003.

Il suddetto articolo 126-bis, comma 2, del D.L.vo n. 285 del 1992 è censurato dal rimettente genovese «nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggo attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente».

I Giudici di pace di Mestre (r.o. nn. 267 e 569 del 2004), Ficarolo (r.o. n. 465 del 2004), Bra (r.o. n. 503 del 2004), Montefiascone (r.o. n. 575 del 2004), Lanciano (r.o. nn. 643 e 658 del 2004), Carrara (r.o. n. 701 del 2004) e Casale Monferrato (r.o. nn. 721 e 722 del 2004), hanno, a loro volta, sollevato questione di legittimità costituzionale - deducendo, nel complesso, la violazione degli articoli 3, 24, 25 (l'indicazione di quest'ultimo parametro apparendo, per vero, frutto di un laspsus calami) e 27 della Costituzione - sempre dell'art. 126-bis, comma 2 (ma, invero, la prima ordinanza di rimessione pronunciata dal rimettente di Mestre parrebbe investire l'intero articolo), del D.L.vo n. 285 del 1992.

1.1. - Riferisce il primo dei rimettenti (r.o. n. 120 del 2004) di essere investito della decisione del ricorso proposto - a norma dell'art. 204-bis del codice della strada - avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, «con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 137,55 e la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione di punti sei dal punteggio attribuito alla patente di guida di veicoli a motore». Deduce, altresì, il Giudice...

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