Decisioni della corte

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 31 maggio 2005, n. 218 (c.c. 20 aprile 2005). Pres. Capotosti - Rel. Maddalena - Valvona c. Prefettura di Isernia.

Norme di comportamento in genere - Attraversamento di centro abitato - Obbligo del conducente di regolare adeguatamente la velocità - Accertamento dell'infrazione - Mancanza di un parametro legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione - Denunciata discriminazione tra conducenti in relazione alla diversità di valutazioni soggettive del verbalizzante - Lesione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, compressione del diritto di difesa - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, terzo comma, c.d.s., nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione amministrativa sanzionata dal comma ottavo dello stesso articolo, nella specie per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità nell'attraversamento di un centro abitato fiancheggiato da edifici. (Nuovo c.s., art. 141) (1).

    (1) Ordinanza chiarificatrice circa la reale portata dell'art. 141, comma terzo, c.d.s. Secondo la Consulta l'articolo in questione non áncora ad astratti valori numerici il giudizio sulla valutazione della velocità, ma ne delimita in modo sufficientemente determinato il contenuto prevedendo che il concreto apprezzamento della condotta del conducente si svolga in rapporto a quelle determinate circostanze di tempo e di luogo che nella fattispecie rappresentano i parametri di riferimento per un comportamento prudente. Con riguardo alla dichiarata infondatezza dell'art. 141, terzo comma, c.d.s., per contrasto con l'art. 24 Cost., v., inoltre, la citata sentenza Corte cost. 23 giugno 1994, n. 255, in questa Rivista 1995, 267.

(Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 14 maggio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ´nella parte in cui non è previsto alcun criterio legale di riferimento per la configurabilità dell'infrazione amministrativamente sanzionata dal comma ottavo dello stesso articoloª; che il remittente è chiamato a pronunciarsi in un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Isernia nei confronti di un conducente di motoveicolo, al quale è stata ascritta la violazione del citato art. 141, comma 3, del codice della strada, per aver omesso - secondo il verbale redatto dagli agenti accertatori - ´di regolare...

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