Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine129-137

Page 129

@CORTE COSTITUZIONALE 29 gennaio 2005, n. 63 (c.c. 13 gennaio 2005). Pres. ed est. Onida - Ric. Trib. Biella ed altro.

Indagini preliminari - Incidente probatorio - Audizione protetta - Ambito di applicazione dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. - Maggiorenne infermo di mente - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Fondamento. Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Esame dei testimoni - Maggiorenne infermo di mente - Utilizzo di vetro specchio e citofono durante l'esame - Esclusione - Questione di illegittimità - costituzionale - Fondamento. Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Esame dei testimoni - Maggiorenne infermo di mente - Esame in procedimento per violenza sessualeApplicabilità delle modalità ex art. 398, comma 5 bis, c.p.p. - Esclusione - Questione di illegittimità costituzionale - Infondatezza.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 Cost., l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno. (C.p.p., art. 398) (1).

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 2 Cost., l'art. 498, comma 4 ter, c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. (C.p.p., art. 498) (2).

È infondata, in riferimento all'art. 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4 bis, c.p.p., nella parte in cui non consente l'applicabilità nel dibattimento dell'art. 398, comma 5 bis, nel caso di procedimento per il delitto di violenza sessuale, quando si debba procedere all'esame di testimone maggiorenne infermo di mente, persona offesa dal reato. (C.p.p., art. 498) (3).

    (1) Rammentiamo che l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. era stato oggetto in precedenza di altra censura della Corte costituzionale - con sentenza 9 luglio 1998, n. 262, in questa Rivista 1998, 508 - nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies (Corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. In argomento, si veda anche Trib. pen. Napoli, uff. Gip, 1 giugno 1999, R., ivi 2000, 300, che ha ritenuto legittimo per il Gip applicare, nell'incidente probatorio, le modalità della c.d. audizione protetta (previste appunto dall'articolo de quo per l'escussione di minori in procedimenti aventi ad oggetto reati «sessuali» e contro la pedofilia) a tutti i procedimenti, a prescindere dal tipo di reato oggetto d'indagine.


    (2) Si veda Corte cost. 30 luglio 1997, n. 283, in questa Rivista 1997, 407, la quale ha ritenuto illegittimo l'art. 498 c.p.p. laddove non consente, sempre nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.


    (3) Non si rinvengono precedenti in argomento.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza emessa il 17 giugno 2003, pervenuta a questa Corte il successivo 20 agosto (r.o. n. 677 del 2003), il Tribunale di Biella, nel corso di un dibattimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, di cui sono accusati i genitori della vittima, minorenne all'epoca dei fatti ma ora maggiorenne, inferma di mente, richiesto dal pubblico ministero di procedere all'esame testimoniale della persona offesa con le modalità «protette» previste dall'art. 398, comma 5 bis, del codice di procedura penale, richiamato dall'art. 498, comma 4 bis (concernenti luogo, tempo e modalità particolari dell'esame del teste minore degli anni sedici, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno), nonché dall'art. 498, comma 4 ter, del medesimo codice (utilizzo del vetro specchio e di impianto citofonico per l'esame del minore vittima di reati sessuali), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, del predetto art. 498, commi 4 bis e 4 ter nella parte in cui, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente persona offesa dal reato di violenza sessuale, non consentono che l'esame del testimone, qualora una parte lo richieda ovvero il presidente lo ritenga in concreto necessario per salvaguardare la personalità del teste, si svolga secondo le modalità di cui all'art. 398, comma 5 bis, e, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

In punto di rilevanza, il remittente esclude la possibilità di un'applicazione analogica dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 498 c.p.p. - riferiti all'esame testimoniale del minorenne - stante il tassativo tenore letterale delle norme, e osserva che la testimonianza della persona offesa dovrebbe essere assunta con le ordina-Page 130rie modalità dettate dal citato art. 498, commi 1, 2, 3 e 4 (pur come risulta, quest'ultimo, dalla sentenza additiva di questa Corte n 283 del 1997 circa l'esame del teste da parte del presidente), e ciò nonostante che nella fattispecie concreta possano ritenersi adeguatamente provate sia la condizione di attuale infermità mentale della persona offesa, pur considerata capace di testimoniare e di fornire un risultato probatorio attendibile, sia la sussistenza di una situazione di «disagio psicologico-affettivo» nella quale la teste sarebbe costretta a deporre, per la natura e gravità dei reati contestati e per lo stretto rapporto di parentela esistente fra gli imputati e la persona offesa.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il tribunale reputa che si debba riproporre lo stesso percorso argomentativo che aveva indotto il giudice delle leggi alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 498, comma 4, c.p.p. considerato che la ratio sottesa ai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 498, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 114 del 2001, è da rinvenirsi nelle specifiche esigenze di assicurazione della genuinità della prova e di protezione del minore infrasedicenne rispetto alle possibili lesioni della sua personalità, risulterebbe evidente la irragionevolezza di una scelta legislativa che non consente in alcun modo al giudice del dibattimento di disporre - laddove ravvisi, come nel caso di specie, l'effettiva sussistenza di un'analoga esigenza di protezione della personalità del testimone ex art. 2 della Costituzione - che l'assunzione della testimonianza dell'infermo di mente, vittima di reati sessuali, avvenga con le modalità protette. La constatazione, da compiersi in concreto ed in relazione al complessivo contesto processuale, della necessità o dell'opportunità di evitare qualsiasi pregiudizio alla personalità particolarmente fragile del teste affetto da infermità mentale giustificherebbe la previsione di un potere discrezionale in capo al giudice del dibattimento di applicare in tale ipotesi lo stesso regime di tutela processuale previsto per l'esame del teste minorenne dal comma 4 bis del codice (indipendentemente dal reato per il quale si procede) e dal successivo comma 4 ter (per l'ipotesi del minore vittima di reati sessuali).

A garantire il rispetto della personalità del testimone infermo di mente non potrebbero ritenersi adeguate le divese e generali regole pur previste dal codice di rito all'art. 499, comma 4 (secondo cui «il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona») e all'art. 472, comma 3 bis (che riconosce alla persona offesa nel caso di reati sessuali la facoltà di chiedere che il dibattimento, o una parte di esso, si svolga a porte chiuse), e ciò quanto meno nelle ipotesi in cui il testimone infermo di mente sia vittima di un reato a sfondo sessuale connotato in punto di fatto da una condotta di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto e per di più posto in essere da uno stretto congiunto della vittima. In tali casi, l'esclusione a priori dell'applicabilità delle modalità protette si traduce, secondo il giudice a quo, «in una illegittima rinuncia da parte del legislatore ad una adeguata tutela non solo della dignità, del pudore e della personalità del teste parte offesa infermo di mente, ma anche della genuinità della prova»; e ciò, proprio con riferimento a fattispecie delittuose rispetto alle quali tali esigenze di tutela di soggetti psicologicamente deboli si pone con maggiore intensità ed evidenza.

  1. - Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

  2. - Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2003, e pervenuta a questa Corte il 23 febbraio 2004 (r.o. 193 del 2004), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ariano Irpino, dopo avere ammesso un incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, lett. a, c.p.p., in un procedimento per violenza sessuale commesso in danno di persona adulta inferma di mente, rilevando la necessità di procedere all'assunzione della testimonianza della persona offesa, stanti le sue condizioni psichiche, in forma protetta ai sensi dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., che però è testualmente riferito alla testimonianza del solo minore di sedici anni, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., nella parte in cui non prevede, analogamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT