Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine909-917

Page 909

@CORTE COSTITUZIONALE 4 luglio 2006, n. 257 (c.c. 7 giugno 2006). Pres. Marini - Est. Flick - Ric. Trib. sorveglianza di Livorno in proc. L.G.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Trattamento penitenziario - Permessi - Premiali - Concessione ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della L. n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Mancata previsione - Questione di illegittimità costituzionale - Fondamento.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 25, secondo comma Cost., l'art. 30 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 quater) (1).

    (1) La pronuncia della Corte costituzionale dell'8 luglio 1993, n. 306, più volte citata in motivazione, è pubblicata per esteso in Arch. nuova proc. pen. 1993, 507. In generale, cfr. Trib. pen. Milano, sez. sorv., 10 aprile 1997, X, in Dir. pen. e processo 1998, 1124 con nota di GADDI, per il quale, i benefici penitenziari sono concedibili al detenuto che ne sia meritevole indipendentemente dalla gravità dei reati commessi e della piena ammissione della responsabilità penale, poiché ciò rientra nel quadro della filosofia rieducativa e risocializzativa che caratterizza l'ordinamento penitenziario, in coerenza con il principio costituzionale fissato dall'art. 27 Cost. secondo il quale «le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato». Tuttavia il beneficio penitenziario - nella specie un permesso premio - non può essere concesso al condannato che non mostri segni di evoluzione rispetto ad un comportamento diretto solo alla tutela della propria immagine e caratterizzato da una totale chiusura rispetto alla problematica etica e affettiva della vicenda che lo ha coinvolto.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Livorno - chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di permesso premio avanzata da un condannato - ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede che i nuovi limiti di pena, stabiliti per l'accesso al beneficio del permesso premio, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251 del 2005. Ove non si ritenga di condividere - deduce il giudice a quo - l'interpretazione secondo la quale il principio di irretroattività della legge penale si applichi anche in tema di benefici penitenziari, viene sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - alla luce di principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 137 del 1999 - nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso in favore dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della citata legge n. 251 del 2005 (introduttiva dei nuovi limiti di pena per l'accesso al permesso premio nei confronti dei condannati recidivi), abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

In punto di rilevanza, il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a provvedere sull'istanza di permesso premio avanzata da una persona condannata alla pena di dodici anni di reclusione per delitto compreso nella rassegna operata dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del quantitativo ingente prevista dall'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990), con valutazioni «molto positive» circa il percorso penitenziario sinora compiuto e in assenza di elementi dai quali dedurre l'esistenza di collegamento con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva. Dei dodici anni, che costituiscono la pena inflitta, l'interessato, tenendo conto del presofferto e delle riduzioni di pena per liberazione anticipata, risulta aver espiato la metà della pena stessa - vale a dire il limite di pena sufficiente per il riconoscimento del beneficio del permesso premio, secondo la normativa previgente - ma non ancora i due terzi; limite, questo, invece previsto dalla normativa sopravvenuta per i recidivi, come nel caso del condannato in questione. Il giudice rimettentePage 910 puntualizza che nei confronti di tale persona era stata contestata - nel giudizio cui si riferisce la condanna in oggetto - la recidiva specifica e reiterata (a suo carico risultavano, infatti, lontani precedenti per rapina, detenzione e porto illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti), ed essa era stata ritenuta sussistente dal giudice della cognizione, ancorché dichiarata equivalente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. La rilevanza della questione sarebbe, dunque, evidente, giacché - a seguito dell'applicazione retroattiva della nuova e più rigorosa disciplina - l'istanza formulata dall'interessato, «per quanto ammissibile al momento della sua proposizione, non lo è più al momento della decisione, proprio per effetto del mutato quadro legislativo».

Nel merito, il giudice rimettente evidenzia come nella giurisprudenza di legittimità sia assolutamente prevalente la tesi per la quale l'applicazione di disposizioni più restrittive in tema di benefici penitenziari non incontrerebbe limiti in forza del principio di irretroattività sancito dall'art. 25 Cost., posto che quel principio si riferirebbe esclusivamente alle norme penali sostanziali (vale a dire: fattispecie e pene), ma non anche alle disposizioni inerenti alle modalità di esecuzione delle pene ed alla applicazione di quei benefici, per le quali varrebbe l'ordinaria discrezionalità legislativa. Malgrado ciò, il giudice a quo - nel rammentare come la tematica sia rimasta res integra nella giurisprudenza costituzionale, giacché nella sentenza n. 273 del 2001 la questione proposta, che pur evocava ex professo quella tematica, fu risolta lasciando impregiudicato il problema - ritiene che «tutte le disposizioni che prevedono quelli che vengono definiti "benefici penitenziari" e che, in realtà, descrivono modalità di esecuzione della pena, incidendo sulla quantità e qualità della stessa, non siano estranee alla sfera di applicazione dell'articolo 25, comma 2, della Costituzione, in quanto disposizioni intrinseche al sistema delle norme penali intese in senso lato, ossia in un senso che comprende anche le norme incidenti sulle modalità di esecuzione penale».

Inoltre, ad avviso del rimettente, sarebbe rinvenibile «un filo conduttore nella giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354», secondo cui le disposizioni restrittive non si applicherebbero nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore della disciplina più rigorosa, abbiano raggiunto - come si puntualizza nella sentenza n. 445 del 1997, in tema di semilibertà, e nella sentenza n. 137 del 1999, in materia di permessi premio - un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Come affermato in quest'ultima sentenza, infatti, «non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell'art. 27, con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure».

Donde la relativa censura di costituzionalità, che il giudice a quo solleva, appunto, «ove non si voglia condividere l'interpretazione più estensiva, di cui sopra si è detto, dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del principio di irretroattività della legge penale ivi affermato».

  1. - Nel giudizio ha spiegato atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Con successiva memoria, l'Avvocatura erariale - nel precisare le proprie conclusioni sollecitando una declaratoria di rigetto, e dopo aver escluso che il divieto sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione operi anche in riferimento alle misure previste dall'ordinamento penitenziario - ha sottolineato come il legislatore, nel rendere più rigoroso l'accesso ai benefici penitenziari nei confronti dei recidivi, abbia operato una scelta di politica criminale esente da irragionevolezza.

    CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Il Magistrato di sorveglianza di Livorno - investito della richiesta di permesso premio formulata da un detenuto nei confronti del quale è stata ritenuta sussistente, in sede di condanna, la recidiva reiterata e specifica; e dopo aver sottolineato come la richiesta fosse ammissibile alla luce del quadro normativo esistente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT