Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine813-815

Page 813

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 22 giugno 2006, n. 244 (c.c. 7 giugno 2006). Pres. Marini - Rel. Quaranta - Autosalone Columbia snc c. Regione Valle d'Aosta.

Patente - Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell'infrazione - ConseguenzeSanzione pecuniaria a carico del proprietario del veicolo - Presunta disparità di trattamento tra cittadini che hanno differenti capacità patrimoniali - Questione sollevata in modo astratto ed ipotetico - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif., dalla L. 1º agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.L.vo n. 285 del 1992 nella parte in cui sanziona sul piano pecuniario la mancata comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell'accertata infrazione, determinando in tal modo una disparità di trattamento tra cittadini che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all'adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità. (Nuovo c.s., art. 126 bis) (1).

    (1) L'ordinanza in epigrafe, all'apparenza di scarso interesse, poiché dichiarativa dell'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 126 bis, comma 2, c.s., sollevata da un Giudice di pace di Aosta, cela in realtà un aspetto di notevole rilevanza. La Consulta, infatti, pur respingendo la doglianza prospettatagli per difetto di motivazione, tuttavia osserva come l'autorità rimettente abbia giustamente rilevato una sostanziale differenza tra il comportamento di chi si disinteressa in toto della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente e chi, invece, «presentandosi o scrivendo espliciti le ragioni che gli impediscono di ottemperare all'invito a rispondere, fornendo una giustificazione legittima e ragionevole». A questi differenti comportamenti non corrisponde una differente sanzione pecuniaria, ma la medesima sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, c.s. diretta proprio a reprimere «l'omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti». In tal senso, v. Cass. civ. 23 giugno 2005, n. 13488, in questa Rivista 2006, 18. Si rammenti, infine, che questa...

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