Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine359-360

Page 359

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 26 gennaio 2007, n. 14 (c.c. 11 ottobre 2006). Pres. Bile - Rel. Finocchiaro - Nonnis Marzano c. Comune di Milano.

Depenalizzazione - Pluralità di violazioni amministrative - Violazioni della stessa disposizioneDivieto di accesso nelle zone a traffico limitato - Trattamento sanzionatorio - Possibilità, per il giudice, di applicare un'unica sanzione, sia pure aumentata fino al triplo - Mancata previsioneAsserita violazione del principio di ragionevolezza - Erroneità del presupposto interpretativo - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, c.s., nella parte in cui non consente al giudice di applicare per più violazioni di una stessa disposizione la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo. (Nuovo c.s., art. 198) (1).

    (1) Nulla che affronti l'esatta fattispecie. La citata ordinanza Corte cost. 11 gennaio 2005, n. 1, trovasi pubblicata per esteso in questa Rivista 2005, 205.


RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. - Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a due verbali di accertamento di infrazioni all'art. 7, comma 14, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), per circolazione in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano, il Giudice di pace di Milano, con ordinanza 10 maggio 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, dello stesso decreto legislativo, per violazione del principio di ragionevolezza; che l'accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice rimettente, era avvenuto in Milano, corso Garibaldi, alla stessa data (29 febbraio 2004), a distanza di 31 secondi; che, dovendosi comminare al trasgressore, in base all'art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni violazione accertata, in deroga al principio di cui al comma 1, secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione, la sanzione è unica e può essere aumentata fino al triplo, ritiene il rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma indicata, nella parte in cui non consente al giudice di applicare, comunque, per più violazioni di una stessa disposizione, la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo; che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio costituzionale di...

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