Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1015-1018

Page 1015

@CORTE COSTITUZIONALE 13 luglio 2007, n. 277 (c.c. 20 giugno 2007). Pres. Bile - Est. Cassese - Mischiatti c. Prefetto di Venezia.

Velocitá - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalità - Denunciata irragionevole disuguaglianza rispetto agli strumenti di misura nelle transazioni commerciali - Violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Erronea individuazione della norma indicata come tertium comparationis - Questione non fondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 284 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura). (Nuovo c.s., art. 45) (1).

    (1) Primo intervento della Corte costituzionale in materia di taratura di apparecchi rilevatori di velocità. La questione sollevata è stata dichiarata infondata poiché il rimettente «nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria» (il D.M. n. 182/2000 concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali) e non la normativa generale (L. n. 273/1991, Istituzione del sistema nazionale di taratura) come termine di comparazione. Forse sarebbe stato più opportuno seguire l'indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che nel suo intervento aveva chiesto la dichiarazione di inammissibilità della questione. In dottrina, per un excursus in materia di taratura, v. M. RIVALTA, Alcune considerazioni sull'accertamento dell'eccesso di velocità, in questa Rivista 2005, 671; C. CUROTTI, La taratura degli strumenti di rilevazione della velocità, ivi 2005, 673; ID., Taratura degli strumenti di rilevamento della velocità: ancora un «no» dai Ministeri, ivi 2006, 129.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Giudice di pace di Dolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)».

Il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell'art. 142, commi 1 e 9, del medesimo codice della strada; infrazione accertata a mezzo di apposito apparecchio elettronico di rilevamento della velocità (telelaser), dotato di fotocamera digitale, regolarmente omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Aggiunge che il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'accertamento in mancanza della taratura periodica del telelaser, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012, e che, in subordine, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 suddetto nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di detto apparecchio.

In punto di rilevanza, il giudice a quo sostiene che dalla decisione della questione di costituzionalità dipende la legittimità o meno dell'accertamento e delle conseguenti sanzioni, atteso che la normativa vigente non prevede la necessità della taratura degli strumenti di rilevazione della velocità. Infatti, secondo il giudice - il quale riferisce che dello stesso avviso è il Ministero delle attività produttive - la verifica metrologica periodica presso i centri di taratura prevista dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura), non concerne gli apparecchi di misurazione della velocità ma quelli di misura del tempo, della distanza e della massa. Né l'obbligo può scaturire da norme tecniche internazionali generali, in mancanza di specifico recepimento o richiamo da parte di norme nazionali.

Quanto alla non manifesta infondatezza, sul presupposto che la verifica periodica non è prevista per i misuratori di velocità, il giudice rimettente ipotizza il contrasto della norma censurata con più parametri costituzionali.

L'art. 3 Cost. sarebbe violato, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, perché, senza giustificazioni, la revisione è prevista solo per gli strumenti di misura nelle transazioni commerciali (D.M. 28 marzo 2000, n. 182) e non per gli strumenti di rilevazione della velocità, che sono comunque strumenti di misura (velocità = spazio/tempo).

Inoltre, poiché l'apparecchio, una volta omologato, è soggetto ad una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l'irripetibilità dell'accertamento, e...

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