Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1141-1143

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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 2 febbraio 2007, n. 23 (c.c. 10 gennaio 2007). Pres. Bile - Rel. Quaranta - S.r. Termotecnica snc c. Comune di Crespina, Artmarmo di Gelati Ulisse & C. snc c. Polizia municipale Comune di Casaloldo.

Patente -Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell'infrazione - Questione di legittimità costituzionale - Ius superveniens - Modifica del testo dell'art. 126 bis c.s. da parte del D.L. n. 262/06 - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Poiché successivamente alle ordinanze di rimessione con cui i Giudici di pace di Pisa e di Asola hanno sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale, il primo, del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, c.s., introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, L. 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera b), D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif., dalla L. 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.L.vo n. 285 del 1992, il secondo esclusivamente della prima delle due disposizioni menzionate, il comma 164 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, ha modificato il testo dell'art. 126-bis, comma 2, c.s., deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (Nuovo c.s., art. 126 bis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa, con ordinanza del 22 novembre 2005, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 126- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, del medesimo D.L.vo n. 285 del 1992;

che il rimettente deduce, in via preliminare, di dover giudicare del ricorso presentato da una persona giuridica alla quale era stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, del D.L.vo n. 285 del 1992, per avere, il suo legale...

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