La decisione di proporre il concordato fallimentare

AutoreVincenzo Vito Chionna
Pagine1079-1109
Vincenzo Vito Chionna
La decisione di proporre il concordato fallimentare
S: 1. Premessa. – 2. La decisione della società di persone di proporre il concordato fallimentare: in
particolare, la regola c.d. “maggioritaria”. – 3. Segue: il caso della società in accomandita semplice. – 4.
Segue: il voto ex art. 152 l.f. e il diritto di controllo dell’accomandante. – 5. Segue: l’interesse dell’ac-
comandante a “tutelare il proprio conferimento” attraverso la proposta di concordato fallimentare
della società. – 6. L’ambito soggettivo di estensione dell’art. 152, secondo comma, l.f. – 7. Le ragioni
della scelta di attribuire nuova identità della decisione sociale di proporre il concordato fallimentare:
nel diritto delle società di capitali, …. – 8. Segue: … delle società di persone, …. – 9. Segue: … e fal-
limentare.
1. La novella dei tre articoli dedicati dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora innanzi
l.f.) al concordato fallimentare delle società, è stata generalmente accolta senza partico-
lare interesse1, forse per la diusa sensazione che essa, senza segnare svolte radicali, si è
limitata a introdurre semplici correttivi di applicazione della precedente disciplina per
risolvere alcuni problemi pratici che in passato aveva posto2.
Non ha fatto eccezione, n qui, l’art. 152 l.f. che pur manifesta un signicativo
mutamento – dalla reale portata non ancora del tutto chiarita – della disciplina della
domanda di concordato fallimentare, cioè rispetto ad una decisione che, a seconda della
competenza degli amministratori o dei soci, potrebbe risolversi in un atto di disposizio-
ne, (anche solo parziale) del patrimonio sociale ovvero incidere in modo determinante
sulla prosecuzione della società.
Per la verità, almeno a prima vista, l’art. 152 l.f. parrebbe proporre regole realmen-
te nuove per le società di capitali (e delle cooperative) e non, soltanto, per le società di
persone.
Infatti, mentre nel primo caso richiede oggi espressamente la “decisione o la delibe-
razione” degli amministratori [e non più l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci
in sede “(…) straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori”],
1 Non sono, infatti, numerosi i contributi specici sul tema dopo la riforma del diritto fallimentare del
2005-2007. Oltre ai primi commenti (per tutti, O. C M. I, Il fallimento delle società, Mi-
lano, 2007, pp. 189 e ss., V. C, Commento all’art. 152, in La riforma della legge fallimentare a cura
di A. N e M. S, II, Torino, 2006, pp. 934 e ss.), si segnalano le riessioni di F. G,
Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del “decreto correttivo”,
in Dir. fall., 2007, I, pp. 826 e ss. del quale v. anche Il “nuovo” concordato fallimentare, in Banca, borsa e
tit. di cred., 2006, I, p. 535 e ss. oltre che A. N e D. V, Diritto della crisi delle imprese,
Bologna, 2009, pp. 284 e ss., M. F, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009,
pp. 419 e ss.
2 Stando ai primi commenti, infatti, l’inserimento di poche nuove regole, è stato prevalentemente spiegato
badando più di tutto alle intenzioni pratiche del legislatore, preoccupato di risolvere i problemi applicativi
del passato attraverso una maggiore snellezza delle decisioni dell’imprenditore collettivo, una più corretta
informazione dei terzi ed una più spedita chiusura della procedura concorsuale; per tutti, V. C, Com-
mento all’art. 152, op. cit., p. 935 e 936.
1080 Studi in onore di Umberto Belviso
nel secondo, salvo l’incipit3, la lettera della norma non è cambiata rispetto al passato,
continuando a disporre che proposta e contenuto devono essere approvati “dai soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale” [art. 152, secondo comma, lett. a)
l.f.], formula che n qui è stata prevalentemente interpretata negando per le società di
persone la natura di atto gestionale alla particolare decisione, ritenuta di inderogabile
competenza di tutti i soci e non solo di chi, tra di loro, è amministratore4.
Sta di fatto, però, che – rimasto pressoché inalterato il testo dell’art. 152 l.f. nella
parte dedicata alle società personali – è mutato lo scenario normativo nel quale si è an-
dato a collocare l’art. 152 l.f. (e, così, i termini di riferimento della sua originaria esege-
si5), non solo perché il legislatore ha espressamente assegnato agli amministratori di so-
cietà di capitali – e non più ai soci – la competenza a decidere sulla presentazione della
domanda di concordato fallimentare [art. 152, secondo comma, lett. b) l.f.] ma anche
perché, più ampiamente, le riforme del diritto fallimentare e del diritto societario hanno
inciso su altri punti di ancoraggio dell’esegesi tradizionale e cioè, tra l’altro, sulla disci-
plina del concordato fallimentare e, per altro verso, sul rapporto tra fallimento ed esecu-
zione del contratto di società6.
3 Più ampio poiché riferito, appunto, alle “società di persone” e non più alle “società in nome collettivo e
accomandita semplice”, come già suggeriva già A. M, Il concordato fallimentare delle società. Prospet-
tive di riforma, in Dir. fall., 1987, p. 565. La scelta è spiegata dalla prevalente dottrina – con l’ausilio della
relazione di accompagnamento della novella fallimentare – per vedere ricomprese nell’ambito di applicazio-
ne della disposizione di legge anche le società c.d. irregolari: in altri termini per “sancire espressamente
l’assoggettabilità delle società irregolari al concordato, tenuto anche conto della «soppressione dei requisiti
concernenti l’iscrizione nel registro delle imprese e la regolare tenuta della contabilità»” (O. C M.
I, Il fallimento delle società, op. cit., p. 191).
4 S. S, Diritto fallimentare 3, Padova, 1996, p.471, L. G, Diritto fallimentare, Torino, 2008,
p. 300, 21, R. P e G. R M, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, p. 772,
P. P, Manuale di diritto fallimentare 3, Milano, 1986, p. 692, A. M, Il concordato fallimentare
delle società. Prospettive di riforma, op. cit., p. 566, A. M A, Commento all’art. 152, in Commentario
breve alla legge fallimentare 5, Padova, 2009, p. 902, F. G, Il concordato fallimentare nella riforma: novi-
tà, problemi, prospettive, anche alla luce del “decreto correttivo, op. loc. cit., oltre che Le soluzioni concordatarie, in
AA.VV. Diritto fallimentare [Manuale breve], Milano, 2008, p. 133, G.U. T, Manuale del nuovo dirit-
to fallimentare, Padova, 2006, p. 530, V. C, Commento all’art. 152, op. cit., p. 940, P.G. D, Il
fallimento delle società, in La riforma della legge fallimentare a cura di S. A, Bologna, 2006, p. 257, O.
C, Il concordato fallimentare delle società in Il concordato fallimentare a cura di P.G. D M, Bolo-
gna, 2008, p. 49 e C. A, Il fallimento delle società in Trattato di diritto fallimentare diretto da V. B-
 e A. B, coordinato da G. C, F. D S e B. M, Padova, 2010, p. 154. Restava, così,
minoritaria l’opinione di F. G, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960, pp. 107
e ss. per il quale la decisione di proporre il concordato era decisione su di un atto amministrativo dell’impresa
e non un atto modicativo dei patti sociali (p.e. attinenti alla durata della società), opinione poi ribadita, con
specico riferimento alla s.a.s., in Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commer-
ciale già diretto da A. C, F. M, L. M e continuato da P. S, Milano, 2007, p. 486;
successivamente, aderivano a questa impostazione solo L. P, Il concordato fallimentare delle società e dei
soci illimitatamente responsabili, Fall., 1989, pp. 222 e ss. e, implicitamente, S. P, Il concordato fallimen-
tare, in Manuale di diritto fallimentare, AA.VV., 2007, p. 361 che, nel caso delle società di persone, riconosce
titolari del diritto di voto solo i soci illimitatamente responsabili; ancor più chiaramente in I concordati delle
società, in Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2009, II, p. 1526.
5 Che dava quasi per scontata l’identità di regole per società di persone e società di capitali, sulla espressa
attribuzione della competenza, per le seconde, alla volontà assembleare dei soci e non degli amministratori.
6 È cambiato, con la disciplina generale del concordato fallimentare, tra l’altro, anche il rapporto tra falli-

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