La decisione di proporre il concordato fallimentare
Autore | Vincenzo Vito Chionna |
Pagine | 1079-1109 |
Vincenzo Vito Chionna
La decisione di proporre il concordato fallimentare
S: 1. Premessa. – 2. La decisione della società di persone di proporre il concordato fallimentare: in
particolare, la regola c.d. “maggioritaria”. – 3. Segue: il caso della società in accomandita semplice. – 4.
Segue: il voto ex art. 152 l.f. e il diritto di controllo dell’accomandante. – 5. Segue: l’interesse dell’ac-
comandante a “tutelare il proprio conferimento” attraverso la proposta di concordato fallimentare
della società. – 6. L’ambito soggettivo di estensione dell’art. 152, secondo comma, l.f. – 7. Le ragioni
della scelta di attribuire nuova identità della decisione sociale di proporre il concordato fallimentare:
nel diritto delle società di capitali, …. – 8. Segue: … delle società di persone, …. – 9. Segue: … e fal-
limentare.
1. La novella dei tre articoli dedicati dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (d’ora innanzi
l.f.) al concordato fallimentare delle società, è stata generalmente accolta senza partico-
lare interesse1, forse per la diusa sensazione che essa, senza segnare svolte radicali, si è
limitata a introdurre semplici correttivi di applicazione della precedente disciplina per
risolvere alcuni problemi pratici che in passato aveva posto2.
Non ha fatto eccezione, n qui, l’art. 152 l.f. che pur manifesta un signicativo
mutamento – dalla reale portata non ancora del tutto chiarita – della disciplina della
domanda di concordato fallimentare, cioè rispetto ad una decisione che, a seconda della
competenza degli amministratori o dei soci, potrebbe risolversi in un atto di disposizio-
ne, (anche solo parziale) del patrimonio sociale ovvero incidere in modo determinante
sulla prosecuzione della società.
Per la verità, almeno a prima vista, l’art. 152 l.f. parrebbe proporre regole realmen-
te nuove per le società di capitali (e delle cooperative) e non, soltanto, per le società di
persone.
Infatti, mentre nel primo caso richiede oggi espressamente la “decisione o la delibe-
razione” degli amministratori [e non più l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci
in sede “(…) straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori”],
1 Non sono, infatti, numerosi i contributi specici sul tema dopo la riforma del diritto fallimentare del
2005-2007. Oltre ai primi commenti (per tutti, O. C M. I, Il fallimento delle società, Mi-
lano, 2007, pp. 189 e ss., V. C, Commento all’art. 152, in La riforma della legge fallimentare a cura
di A. N e M. S, II, Torino, 2006, pp. 934 e ss.), si segnalano le riessioni di F. G,
Il concordato fallimentare nella riforma: novità, problemi, prospettive, anche alla luce del “decreto correttivo”,
in Dir. fall., 2007, I, pp. 826 e ss. del quale v. anche Il “nuovo” concordato fallimentare, in Banca, borsa e
tit. di cred., 2006, I, p. 535 e ss. oltre che A. N e D. V, Diritto della crisi delle imprese,
Bologna, 2009, pp. 284 e ss., M. F, Contratto e processo nel concordato fallimentare, Torino, 2009,
pp. 419 e ss.
2 Stando ai primi commenti, infatti, l’inserimento di poche nuove regole, è stato prevalentemente spiegato
badando più di tutto alle intenzioni pratiche del legislatore, preoccupato di risolvere i problemi applicativi
del passato attraverso una maggiore snellezza delle decisioni dell’imprenditore collettivo, una più corretta
informazione dei terzi ed una più spedita chiusura della procedura concorsuale; per tutti, V. C, Com-
mento all’art. 152, op. cit., p. 935 e 936.
1080 Studi in onore di Umberto Belviso
nel secondo, salvo l’incipit3, la lettera della norma non è cambiata rispetto al passato,
continuando a disporre che proposta e contenuto devono essere approvati “dai soci che
rappresentano la maggioranza assoluta del capitale” [art. 152, secondo comma, lett. a)
l.f.], formula che n qui è stata prevalentemente interpretata negando per le società di
persone la natura di atto gestionale alla particolare decisione, ritenuta di inderogabile
competenza di tutti i soci e non solo di chi, tra di loro, è amministratore4.
Sta di fatto, però, che – rimasto pressoché inalterato il testo dell’art. 152 l.f. nella
parte dedicata alle società personali – è mutato lo scenario normativo nel quale si è an-
dato a collocare l’art. 152 l.f. (e, così, i termini di riferimento della sua originaria esege-
si5), non solo perché il legislatore ha espressamente assegnato agli amministratori di so-
cietà di capitali – e non più ai soci – la competenza a decidere sulla presentazione della
domanda di concordato fallimentare [art. 152, secondo comma, lett. b) l.f.] ma anche
perché, più ampiamente, le riforme del diritto fallimentare e del diritto societario hanno
inciso su altri punti di ancoraggio dell’esegesi tradizionale e cioè, tra l’altro, sulla disci-
plina del concordato fallimentare e, per altro verso, sul rapporto tra fallimento ed esecu-
zione del contratto di società6.
3 Più ampio poiché riferito, appunto, alle “società di persone” e non più alle “società in nome collettivo e
accomandita semplice”, come già suggeriva già A. M, Il concordato fallimentare delle società. Prospet-
tive di riforma, in Dir. fall., 1987, p. 565. La scelta è spiegata dalla prevalente dottrina – con l’ausilio della
relazione di accompagnamento della novella fallimentare – per vedere ricomprese nell’ambito di applicazio-
ne della disposizione di legge anche le società c.d. irregolari: in altri termini per “sancire espressamente
l’assoggettabilità delle società irregolari al concordato, tenuto anche conto della «soppressione dei requisiti
concernenti l’iscrizione nel registro delle imprese e la regolare tenuta della contabilità»” (O. C M.
I, Il fallimento delle società, op. cit., p. 191).
4 S. S, Diritto fallimentare 3, Padova, 1996, p.471, L. G, Diritto fallimentare, Torino, 2008,
p. 300, 21, R. P e G. R M, Istituzioni di diritto fallimentare, Padova, 1988, p. 772,
P. P, Manuale di diritto fallimentare 3, Milano, 1986, p. 692, A. M, Il concordato fallimentare
delle società. Prospettive di riforma, op. cit., p. 566, A. M A, Commento all’art. 152, in Commentario
breve alla legge fallimentare 5, Padova, 2009, p. 902, F. G, Il concordato fallimentare nella riforma: novi-
tà, problemi, prospettive, anche alla luce del “decreto correttivo”, op. loc. cit., oltre che Le soluzioni concordatarie, in
AA.VV. Diritto fallimentare [Manuale breve], Milano, 2008, p. 133, G.U. T, Manuale del nuovo dirit-
to fallimentare, Padova, 2006, p. 530, V. C, Commento all’art. 152, op. cit., p. 940, P.G. D, Il
fallimento delle società, in La riforma della legge fallimentare a cura di S. A, Bologna, 2006, p. 257, O.
C, Il concordato fallimentare delle società in Il concordato fallimentare a cura di P.G. D M, Bolo-
gna, 2008, p. 49 e C. A, Il fallimento delle società in Trattato di diritto fallimentare diretto da V. B-
e A. B, coordinato da G. C, F. D S e B. M, Padova, 2010, p. 154. Restava, così,
minoritaria l’opinione di F. G, Il principio di maggioranza nelle società personali, Padova, 1960, pp. 107
e ss. per il quale la decisione di proporre il concordato era decisione su di un atto amministrativo dell’impresa
e non un atto modicativo dei patti sociali (p.e. attinenti alla durata della società), opinione poi ribadita, con
specico riferimento alla s.a.s., in Le società in genere. Le società di persone, in Trattato di diritto civile e commer-
ciale già diretto da A. C, F. M, L. M e continuato da P. S, Milano, 2007, p. 486;
successivamente, aderivano a questa impostazione solo L. P, Il concordato fallimentare delle società e dei
soci illimitatamente responsabili, Fall., 1989, pp. 222 e ss. e, implicitamente, S. P, Il concordato fallimen-
tare, in Manuale di diritto fallimentare, AA.VV., 2007, p. 361 che, nel caso delle società di persone, riconosce
titolari del diritto di voto solo i soci illimitatamente responsabili; ancor più chiaramente in I concordati delle
società, in Fallimento e altre procedure concorsuali, Torino, 2009, II, p. 1526.
5 Che dava quasi per scontata l’identità di regole per società di persone e società di capitali, sulla espressa
attribuzione della competenza, per le seconde, alla volontà assembleare dei soci e non degli amministratori.
6 È cambiato, con la disciplina generale del concordato fallimentare, tra l’altro, anche il rapporto tra falli-
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