DECRETO 18 maggio 2010 - Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2009/324/CE del 14 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all''immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell''autorizzazione ...

IL DIRETTORE GENERALE

dei farmaci e dei dispositivi medici

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2, del citato regolamento, recante disposizioni sulla non iscrizione dei principi attivi, che prevede che i biocidi contenenti principi attivi oggetto di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o IA della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non debbano piu' essere immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando e' trascorso un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2009/324/CE del 14 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 15 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinate sostanze negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono piu' rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei resili medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1

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