Decisione 2026-02-19 364. Decisione di esecuzione (UE) 2026/364 della Commissione, del 19 febbraio 2026, che riconosce che la relazione presentata dai Paesi Bassi a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale in tale Stato membro - Pubblicata il 20 febbraio 2026
| Published date | 20 Aprile 2026 |
| Enactment Date | 19 Febbraio 2026 |
| Section | Unione Europea |
| Gazette Issue | 30 |
| Issuer | Regolamenti, Decisioni e Direttive |
— 270 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
20-4-2026 2a Serie speciale - n. 30
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/364 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2026
che riconosce che la relazione presentata dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della
misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale,
barbabietola da zucchero, granturco e colza invernale in tale Stato membro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili (
1
), in particolare l’articolo 31, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi ivi fissati, i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra
rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di
riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori
standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori
standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile
utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere
comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne
riconosce l’accuratezza.
(2) L’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 consente agli Stati membri di presentare alla Commissione
relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle
materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (
2
).
(3) Il 2 luglio 2025 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare
le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero,
granturco e colza invernale tipicamente prodotti in zone del loro territorio classificate al livello 2 della NUTS. I Paesi
Bassi hanno chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della
direttiva (UE) 2018/2001.
(4) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle
emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di frumento invernale, barbabietola da zucchero, granturco
e colza invernale tipicamente prodotti nelle regioni NUTS 2 dei Paesi Bassi.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei
bioliquidi e dei combustibili da biomassa,
(
1
) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
(
2
) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/
reg/2003/1059/oj).
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